Improcedibile il ricorso contro lo statuto se la norma è stata superata (TAR Campania n. 922 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta modificazione della disposizione impugnata determina l’improcedibilità del ricorso per carenza di interesse, quando il ricorrente non possa più trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento dell’atto originario, ormai superato e non più in vigore. Non si configura cessazione della materia del contendere quando la nuova disciplina sopravvenuta non risulti integralmente satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio, essendosi la parte riservata di impugnarla con separato ricorso. In tal caso la declaratoria di improcedibilità limitata al singolo giudizio si accompagna alla compensazione delle spese processuali, in ragione dello sviluppo sostanziale della vicenda.

Il Fatto

Due consiglieri comunali, dipendenti della Comunità montana, hanno impugnato la deliberazione del Consiglio generale n. 16 del 27 agosto 2025, con cui l’ente ha aggiunto il comma 2 all’art. 35 dello Statuto. La disposizione introduceva l’incompatibilità tra le cariche elettive comunali e il rapporto di lavoro con la Comunità montana, rimovibile solo con il collocamento in aspettativa non retribuita.

Le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dello statuto, che non potrebbe introdurre una causa di incompatibilità non prevista dal decreto legislativo 267 del 2000, né limitare il diritto di elettorato passivo. La Comunità montana ha eccepito il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso. Con ordinanza n. 466 del 5 novembre 2025 il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo il provvedimento.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio la Comunità montana ha depositato, in data 11 aprile 2026, una deliberazione di Consiglio generale n. 2 del 21 marzo 2026, che ha riformulato integralmente l’art. 35, comma 2, dello Statuto. La nuova formulazione non sancisce più una incompatibilità, ma individua un mero conflitto di interesse tra il rapporto di lavoro e le cariche elettive, destinato a operare nei futuri rinnovi dei consigli comunali e fatto salvo per i conflitti già esistenti.

Il Collegio ha rilevato che, per effetto di tale modifica, la parte ricorrente non ha più interesse alla decisione, non potendo trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento di una disposizione statutaria ormai superata e non più in vigore.

Il TAR ha quindi escluso la cessazione della materia del contendere. La deliberazione sopravvenuta potrebbe non essere integralmente satisfattiva dell’interesse dedotto in giudizio, tanto che parte ricorrente si è riservata di impugnarla con separato ricorso. La parte, nella memoria conclusionale del 28 marzo 2026, aveva dichiarato la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese della controparte.

Da ciò la declaratoria di improcedibilità del ricorso, limitata al presente giudizio, con compensazione delle spese processuali in considerazione dello sviluppo sostanziale della vicenda. Il Collegio ha così definito il giudizio senza esaminare nel merito le censure sull’elettorato passivo e sui limiti statutari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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