Cessazione della materia del contendere e soccombenza virtuale nell’ottemperanza per il pagamento della RPD (TAR Abruzzo n. 230 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, cod. proc. amm. può essere dichiarata quando il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Essa si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento non produrrebbe alcuna utilità. In mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere alla verifica della fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese, applicando il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
La ricorrente, docente con contratti di supplenza temporanea, aveva ottenuto dal Tribunale di Teramo, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della Retribuzione Professionale Docente, per un importo nominale di euro 2.589,90, oltre interessi e spese. La sentenza, passata in giudicato, non era stata ottemperata, sicché la docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori.
Costituitosi il Ministero, nelle more del giudizio l’Amministrazione provvedeva al pagamento delle somme dovute. La ricorrente, con nota del febbraio 2026, dava atto dell’intervenuto adempimento e insisteva per la regolazione delle spese del giudizio di ottemperanza, dichiarando la propria disponibilità al passaggio in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato che la pretesa sostanziale della ricorrente era stata integralmente soddisfatta dal Ministero nelle more del giudizio, come riconosciuto dalla stessa difesa di parte ricorrente. Tale sopravvenienza ha reso inutile la prosecuzione del processo, rendendo doverosa la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il TAR ha quindi richiamato i principi consolidati in materia, precisando che la cessazione della materia del contendere postula la piena soddisfazione del bene della vita e si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse, che attiene invece alla perdita di utilità dell’eventuale accoglimento del ricorso. In assenza di un accordo tra le parti sulla liquidazione delle spese, il giudice è chiamato a verificare la fondatezza dell’originaria pretesa, al fine di regolare il carico delle spese di lite.
Applicando il criterio della soccombenza virtuale, il Collegio ha rilevato che il pagamento era avvenuto solo alla fine del 2025, a fronte di un ricorso per ottemperanza presentato nel maggio 2025 e di una sentenza del giudice ordinario risalente all’ottobre 2023. L’inadempimento dell’Amministrazione era quindi incontestato, rendendo il ricorso del tutto fondato e legittimando la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza.
La sentenza ha, pertanto, dichiarato la cessazione della materia del contendere e condannato il Ministero alla rifusione delle spese in favore della ricorrente, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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