Silenzio del Ministero sull’istanza di riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2098 del 03.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo di abilitazione all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro dell’Unione Europea, l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, impone all’autorità competente di adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento e il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere sull’istanza. Il termine assegnato dal giudice, ove la legge non lo fissi, è commisurato alla concreta sostenibilità dell’adempimento: nel caso di specie è fissato in 120 giorni, con nomina del commissario ad acta per l’ulteriore termine di 90 giorni. Il Ministero è tenuto a esaminare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite e a valutare l’equipollenza del titolo, disponendo se del caso misure compensative proporzionate.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 18 aprile 2025, istanza di riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione è rimasta inerte e non ha adottato alcun provvedimento espresso.
Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione e per la condanna della stessa all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di legge, con richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente individuato l’autorità competente a concludere il procedimento, ravvisandola nel Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.
Quanto al termine di conclusione del procedimento, il TAR ha richiamato l’art. 16, comma 6, del d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016, di recepimento della direttiva 2013/55/UE. La norma stabilisce che l’autorità competente adotta il provvedimento di riconoscimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa. Poiché tale termine era scaduto alla data di proposizione del ricorso, il Collegio ha ritenuto sussistente il silenzio-inadempimento del Ministero.
Fermo l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha commisurato il termine assegnato all’Amministrazione in 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La determinazione tiene conto del carattere notorio del rilevantissimo numero di richieste della specie, secondo un orientamento richiamato dal Collegio (TAR Lazio, sez. IV, n. 6150 del 2023; TAR Lazio, sez. IV ter, n. 17740 del 2024).
Nel merito dell’istruttoria, il TAR ha precisato che il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla specifica posizione del ricorrente, al percorso di studi svolto all’estero e ai titoli conseguiti in altro Stato membro, per verificare la coerenza con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE e dalla normativa attuativa ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza amministrativa sull’obbligo di valutare l’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, verificando che durata, livello e qualità delle formazioni non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e di disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere nel termine di 120 giorni e disponendo, per il caso di inutile decorso, la nomina a commissario ad acta, con facoltà di delega, del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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