Accesso documentale: dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Basilicata n. 151 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di accesso documentale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora il difensore della parte ricorrente dichiari, nel corso del giudizio, il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. L’interesse al ricorso, quale condizione dell’azione, deve permanere fino al momento della decisione; la sua sopravvenuta cessazione determina l’improcedibilità, non essendo configurabile alcun residuo interesse alla definizione del merito. In difetto di costituzione in giudizio delle altre parti, non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un immobile confinante, aveva proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla propria istanza di accesso presentata in data 08.09.2025, concernente la relazione geologica e tutti gli allegati tecnici (sondaggi, indagini geofisiche, analisi geotecniche, cartografie) relativi al permesso di costruire n. 17/2017 e alle SCIA nn. 51062 e 55055 del 2021. Le amministrazioni e la società controinteressata non si erano costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preso atto della dichiarazione resa alla camera di consiglio dal procuratore della ricorrente, la quale aveva affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, non restasse al Collegio che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sulla natura dell’interesse all’azione quale condizione dell’azione che deve sussistere anche al momento della decisione: la sua cessazione, sopravvenuta rispetto alla proposizione del ricorso, priva il giudice del potere di decidere nel merito, non potendo questi sostituirsi all’iniziativa della parte nel perseguire la tutela richiesta.
In ordine alle spese di lite, il Collegio ha rilevato la mancanza dei presupposti per disporre alcunché, attesa la mancata costituzione in giudizio delle parti intimate, e ha ordinato che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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