Il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere negato sulla base di condanne per reati di lieve entità in materia di stupefacenti (TAR Lombardia n. 3011 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (fatto di lieve entità) non è automaticamente ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 pronunciata con sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023. L’Amministrazione è comunque tenuta a valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, considerando la tipologia dei reati commessi, la sua condizione familiare e lavorativa e procedendo al bilanciamento tra l’interesse alla sicurezza pubblica e quello del richiedente alla permanenza sul territorio.
Il Fatto
Il Questore di Milano respingeva l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata da uno straniero, sulla base di un presunto profilo di pericolosità sociale desunto da due condanne per reati in materia di stupefacenti e da due segnalazioni recenti per reati analoghi. Il provvedimento qualificava il richiedente come soggetto pericoloso, disinteressato all’integrazione e dedito a reati di rilevante allarme sociale, ritenendo le condanne di per sé ostative alla permanenza sul territorio nazionale.
Il ricorrente impugnava il decreto, deducendo la violazione dell’art. 9 d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, nonché l’eccesso di potere e il difetto di motivazione, sostenendo che le condanne si riferivano a reati non ostativi e che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare il suo inserimento socio-lavorativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2023, che ha dichiarato illegittimo l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui, richiamando tutti i reati inerenti gli stupefacenti, precludeva automaticamente il rinnovo del permesso di soggiorno per le fattispecie di lieve entità.
Nel caso esaminato, il Collegio rileva che l’Amministrazione è incorsa in un errore: la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano si riferiva, diversamente da quanto indicato nel provvedimento impugnato, all’ipotesi di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non ostativa al rinnovo del titolo di soggiorno. L’errore sarebbe verosimilmente derivato da una riqualificazione giuridica dei fatti operata dal giudice penale.
Accertata l’insussistenza di condanne per reati ostativi, il Tribunale afferma che l’Amministrazione era tenuta, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis, Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2023), a valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero, tenendo conto della tipologia dei reati commessi e degli elementi di fatto forniti dall’interessato riguardo alla sua condizione familiare e lavorativa, procedendo al necessario bilanciamento tra gli opposti interessi.
Il ricorrente aveva rappresentato di essere in possesso di una regolare attività lavorativa, producendo le buste paga; circostanza non smentita dall’Amministrazione, che non aveva dimostrato di averla considerata. L’impossibilità di esprimere un giudizio favorevole sull’integrazione socio-lavorativa risultava quindi frutto di una valutazione astratta e lesiva della posizione del richiedente. Il ricorso è stato pertanto accolto, con l’obbligo per la Questura di riesaminare la situazione dello straniero alla luce degli elementi forniti, e con spese compensate.
Nota della Redazione
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