Gara ambulanza, sottoscrizione dell’offerta e principio del risultato (TAR Lazio n. 2072 del 02.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici gli aspetti sostanziali prevalgono sui vuoti formalismi, sicché il giudice amministrativo è tenuto a superare le contestazioni fondate su profili puramente formali ove l’offerta sia riconducibile con certezza al raggruppamento nel suo complesso, in coerenza con il principio del risultato. La clausola della lex specialis che sanziona con l’esclusione la carenza di sottoscrizione dell’offerta tecnica va interpretata nel senso che la sanzione è riferita a carenze contenutistiche e sostanziali, non al dato formale della firma, quando la busta tecnica risulta comunque sottoscritta digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese del raggruppamento. Allo stesso modo, l’obbligo di dichiarare l’impegno a garantire quote di occupazione giovanile e femminile e la ripartizione delle prestazioni tra i componenti del raggruppamento costituisce adempimento sostanziale, non richiede formule sacramentali e non è previsto a pena di esclusione quando il disciplinare non lo preveda espressamente. È ammissibile l’attribuzione di punteggio per equivalenza funzionale di un sistema di sanificazione rispetto a quello prescritto, trattandosi di valutazione espressione di ampia discrezionalità tecnica, censurabile solo per macroscopica irragionevolezza o inidoneità al risultato.

Il Fatto

Una società mandataria di un raggruppamento temporaneo, collocatasi seconda nella gara indetta da una ASL per l’affidamento del servizio di trasporto secondario di pazienti infermi in ambulanza, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del raggruppamento controinteressato. La ricorrente ha articolato censure di violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la mancata esclusione dell’aggiudicataria sotto molteplici profili e chiedendo, sul piano documentale, l’ostensione integrale dell’offerta tecnica non oscurata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a..

La stazione appaltante ha eccepito in via preliminare l’irricevibilità del ricorso e dell’istanza di accesso, sostenendo l’inammissibilità e l’infondatezza del gravame. L’istanza cautelare è stata respinta in primo grado e, in appello, il Cons. Stato ha disposto il mantenimento della res adhuc integra fino alla trattazione del merito.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Tribunale ha rilevato la tardività dell’istanza di accesso proposta ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a. La comunicazione con cui l’amministrazione aveva dato atto delle decisioni di oscuramento risale all’11 luglio 2025 e da tale data decorreva il termine di dieci giorni previsto dall’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, mentre l’istanza è stata proposta solo con il ricorso. Identico esito, ha aggiunto il Collegio, si sarebbe raggiunto assumendo come dies a quo l’ostensione parziale del 20 agosto 2025. Il Tribunale ha poi precisato di prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso, attesa l’infondatezza dello stesso.

Sul primo motivo, relativo alla sottoscrizione dell’offerta tecnica, il Collegio ha accertato che la busta tecnica risultava firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti delle imprese componenti il raggruppamento. Tale modalità consentiva di attribuire con certezza l’offerta a tutti gli operatori. Richiamando il principio del risultato e la giurisprudenza amministrativa recente, il Tribunale ha affermato che il giudice deve superare i vuoti formalismi per tutelare l’interesse della stazione appaltante al miglior risultato, escludendo che la sanzione della esclusione colpisca il dato formale della firma.

Il secondo motivo, concernente la dichiarazione di impegno sulle quote di occupazione giovanile e femminile, è stato respinto rilevando che la previsione impone un adempimento sostanziale e contenutistico, non una formula specifica, e che l’impegno era contenuto nella relazione tecnica e nella dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Quanto all’attribuzione dei due punti per il sistema di sanificazione, il Tribunale ha confermato la legittimità del punteggio riconosciuto in applicazione del principio di equivalenza, espressamente ammesso dalla stazione appaltante in sede di chiarimenti. La valutazione di equivalenza, espressione di ampia discrezionalità tecnica, non è stata oggetto di puntuali contestazioni idonee a evidenziare profili di irragionevolezza o inidoneità del sistema alternativo offerto.

Analogamente respinte le censure sulla suddivisione delle prestazioni nel raggruppamento, sulla asserita modifica dell’offerta tecnica in sede di giustificazioni d’anomalia e sulla insostenibilità dell’offerta economica. Il giudizio di congruità ha natura globale e sintetica e non si concentra in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo; la contestazione di specifiche criticità non è idonea, di per sé, a inficiare la valutazione complessiva. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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