Ottemperanza per la Carta del docente: obbligo di esecuzione del giudicato e commissario ad acta (TAR Lazio n. 13487 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione ad un giudicato che riconosce il diritto del docente alla Carta elettronica per gli anni scolastici indicati, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare integrale esecuzione alla sentenza, assegnando un termine per provvedere. Decorso infruttuosamente tale termine, è legittima la nomina fin da ora di un commissario ad acta, individuato nel direttore generale della struttura competente, affinché provveda in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente. La condanna al pagamento delle penalità di mora richiede, invece, un apprezzamento autonomo e può essere disposta solo in esito ad una ulteriore fase, in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, una sentenza passata in giudicato che dichiarava il suo diritto a beneficiare della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per l’importo complessivo di euro 1.000,00, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito ai conseguenti adempimenti e al pagamento delle spese di lite.
Nonostante la notifica della sentenza e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, l’Amministrazione aveva provveduto esclusivamente al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore antistatario, senza dare esecuzione al capo concernente l’attribuzione del beneficio economico. La docente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto la domanda fondata, rilevando che l’Amministrazione aveva eseguito solo parzialmente il giudicato, limitandosi al pagamento delle spese di lite e omettendo l’adempimento principale relativo all’attribuzione della Carta del docente.
Il Collegio ha quindi dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo all’attribuzione del beneficio per il valore nominale complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi come riconosciuti dal titolo esecutivo, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.
Per assicurare l’effettività della tutela, il TAR ha disposto la nomina fin da ora di un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza compenso. Tale organo dovrà provvedere all’esecuzione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento delle penalità di mora, il Collegio non ne ha ravvisato i presupposti, precisando che vi si potrà provvedere in una fase successiva, dietro apposita richiesta, solo in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il TAR ha infine disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente per gli eventuali seguiti.
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Nota della Redazione
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