Terapia ABA e discrezionalità tecnica della ASL sul piano individuale (TAR Lazio n. 2071 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del metodo ABA come prestazione rientrante nei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, non attribuisce al richiedente un diritto soggettivo perfetto all’erogazione del trattamento nella misura indicata dalla certificazione di struttura specializzata. La scelta del percorso terapeutico e la determinazione di durata e frequenza degli interventi spettano alla ASL, nell’esercizio di una discrezionalità tecnica conformata dalla normativa nazionale e regionale. Il bene della vita azionabile in giudizio è l’adozione di un piano terapeutico individuale e la conseguente presa in carico del minore, non la pretesa a un numero predeterminato di ore di terapia.
Il Fatto
I genitori di un minore con disturbo dello spettro autistico hanno agito nei confronti della ASL di Viterbo e della Regione Lazio per ottenere l’accertamento del diritto del figlio a ricevere il trattamento riabilitativo cognitivo comportamentale con metodo ABA nella misura di 20 ore settimanali, in via diretta o indiretta, oltre al rimborso di 929,00 euro per spese di terapia sostenute privatamente. I ricorrenti assumevano l’illegittimità della condotta omissiva dell’amministrazione sull’istanza del febbraio 2023, deducendo la violazione delle Linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità e della disciplina sui LEA.
La ASL contestava l’infondatezza del ricorso, rappresentando che il minore era in carico dal 2015 presso un centro accreditato, con progetto a intensità estensiva, e che la famiglia aveva beneficiato di sostegni economici regionali. Dopo il rigetto della prima istanza cautelare, il Collegio disponeva consulenza tecnica d’ufficio per verificare l’adeguatezza del programma terapeutico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992 subordina l’erogazione a carico del Servizio sanitario alla presenza di evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. La legge n. 134/2015 impone l’aggiornamento delle Linee guida e l’inserimento nei LEA, per i disturbi dello spettro autistico, delle prestazioni di diagnosi precoce, cura e trattamento individualizzato basate sulle più avanzate evidenze. L’art. 60 del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 ribadisce tale garanzia. A livello regionale, la deliberazione della Giunta n. 75 del 2018 e l’art. 74 della legge regionale Lazio n. 7/2018 individuano nei programmi comportamentali strutturati, tra cui l’ABA, i trattamenti con evidenza scientifica riconosciuta.
Da qui il principio centrale. Il metodo ABA rientra tra le prestazioni ricomprese nei LEA e presenta evidenze di beneficio, come già affermato dal Cons. Stato n. 2119 del 2022. Ciò non comporta però un diritto soggettivo perfetto all’erogazione nella misura indicata dalla certificazione di parte. La scelta del trattamento spetta alla ASL, che valuta l’appropriatezza della prestazione secondo criteri tecnico-scientifici e individua durata e frequenza sulla base di riscontri normativi e scientifici adattati al caso clinico.
Il Collegio distingue quindi la posizione sostanziale da quella processuale. Da un lato, compete all’azienda stabilire il percorso più rispondente alle necessità del paziente; dall’altro, sussiste il diritto del paziente a essere preso in carico e curato attraverso un progetto individuale che definisca puntualmente le prestazioni erogande a carico del Servizio sanitario. Il bene della vita azionabile è dunque l’adozione del piano terapeutico, come già ritenuto dal TAR Lazio, sez. III quater, n. 7432 del 2025.
Applicando tali coordinate, il Tribunale si allinea alle risultanze della CTU, che ha ritenuto il progetto della ASL meramente da implementare, e non da sostituire. Il consulente ha indicato un’articolazione degli interventi per complessive 8 ore settimanali di terapia diretta, integrate da teacher training, parent training e supervisione clinica, oltre all’individuazione di un case manager. Il ricorso è pertanto infondato quanto alla pretesa di ore ulteriori di ABA e alla connessa domanda risarcitoria, ma parzialmente fondato nella parte in cui tende all’adozione di un piano terapeutico più adeguato. La ASL è condannata a garantire il trattamento nella misura riconosciuta dalla CTU, direttamente o tramite rimborso. Spese di lite compensate; oneri di CTU posti per due terzi a carico dei ricorrenti e per un terzo a carico della ASL.
Nota della Redazione
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