Acquisizione al patrimonio comunale e natura vincolata dell’atto (TAR Campania n. 1679 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive, disposta ex art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione, costituisce un atto dovuto privo di contenuto discrezionale. Non è perciò necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, giacché l’effetto acquisitivo si produce ipso iure allo scadere del termine e il provvedimento ha natura meramente dichiarativa. La misura ha carattere reale e colpisce l’illecito permanente a prescindere dalla responsabilità del soggetto: ne è destinatario anche il proprietario non responsabile o chi vi è succeduto a qualunque titolo. La fiscalizzazione dell’abuso resta rimedio eccezionale, inapplicabile all’ipotesi della nuova opera realizzata senza permesso di costruire.
Il Fatto
Il ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale di un immobile, in ampliamento di un vecchio fabbricato, realizzato in assenza di permesso di costruire. Il provvedimento si fonda sulla mancata ottemperanza a una precedente ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi.
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio, il travisamento dei fatti e il difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo di risiedere all’estero e di non essere responsabile dell’abuso, e lamentando l’indicazione di una superficie superiore a quella di sedime. Contesta inoltre la mancata valutazione dell’istanza di fiscalizzazione dell’abuso. Il Comune resiste chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso sotto tutti i profili. Sul primo motivo richiama l’indirizzo consolidato secondo cui l’acquisizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è un atto dovuto, subordinato solo all’accertamento dell’inottemperanza e al decorso del termine di novanta giorni: essendo rigidamente vincolato, non richiede alcun apporto partecipativo del privato.
L’effetto acquisitivo si produce ipso iure alla scadenza del termine fissato nell’ordinanza di demolizione. Esso integra una misura di carattere sanzionatorio che discende automaticamente dall’inottemperanza, con la conseguenza che l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa. A sostegno il Collegio richiama Cons. Stato sez. VI n. 9470 del 2022, Cons. Stato sez. II n. 2329 del 2024 e TAR Lombardia sez. II n. 365 del 2025.
Quanto al secondo motivo, il presupposto dell’acquisizione non è l’accertamento di responsabilità nella commissione dell’illecito, ma l’esistenza di una situazione dei luoghi contrastante con la strumentazione urbanistico-edilizia. Si tratta di misure a carattere reale, volte al ripristino dello stato legittimo, rispetto alle quali non è invocabile il principio di estraneità del proprietario. La repressione colpisce dunque il proprietario a prescindere dalla sua diretta responsabilità.
Sulla superficie, il provvedimento individua con esattezza l’area acquisita in mq 395, corrispondente alla porzione e all’area di sedime della maggior consistenza dell’immobile, non già ai mq 1345,50 indicati dal ricorrente: quest’ultimo dato riguarda solo la superficie massima acquisibile secondo gli indici di fabbricabilità. Manca quindi l’acquisizione di aree ulteriori.
Infine, la fiscalizzazione è inapplicabile: rimedio eccezionale concesso in luogo della demolizione, non opera nell’ipotesi più grave della nuova opera realizzata in assenza di permesso di costruire, come affermato da Cons. Stato sez. II n. 806 del 2024. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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