Controllo PNRR su gestione e attuazione delle opere irrigue (Corte dei Conti Sez. contr. Valle d’Aosta n. 34 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sui fondi del PNRR, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del decreto-legge n. 77/2021, è esercitato secondo le valutazioni di economicità, efficienza ed efficacia di cui all’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, con funzione propulsiva e acceleratoria dell’azione amministrativa. Esso si svolge in corso d’esercizio e in contraddittorio con l’amministrazione, per far emergere ritardi o gravi irregolarità prima della scadenza degli obiettivi. Il giudizio finale è positivo quando il soggetto attuatore fornisce documentazione puntuale e rispetta cronoprogramma di spesa e milestone intermedie. La presenza di un sistema di controllo interno non terzo rispetto all’organo amministrativo integra un profilo di debolezza strutturale, che non travolge l’esito del controllo se la gestione risulta, allo stato, adeguata. L’eventuale rischio sul raggiungimento di un target intermedio impone una raccomandazione di costante presidio, non una valutazione negativa.
Il Fatto
La Sezione regionale di controllo per la Valle d’Aosta ha esaminato l’intervento M2C4I4.3 del PNRR, destinato all’adduzione di acqua irrigua a servizio dei comprensori di alcuni consorzi di miglioramento fondiario, per un valore di 15.000.000 euro. Soggetto attuatore è il consorzio affidatario; amministrazione titolare è il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. L’istruttoria si è svolta mediante richieste alla parte, audizioni e verifiche sulla piattaforma Re.GIS.
La questione sottoposta al collegio riguarda la valutazione della gestione finanziaria e dello stato di attuazione dell’opera rispetto ai traguardi europei e al cronoprogramma di spesa, con particolare attenzione ai possibili scostamenti tra il costo ammesso risultante dalla banca dati REGIS e l’importo originario del finanziamento.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda anzitutto il fondamento del proprio intervento. Il controllo concomitante sui fondi PNRR persegue una finalità collaborativa: anticipare le devianze gestionali, in una logica predittiva, piuttosto che sanzionare ex post. Su questa base sono state condotte cinque richieste istruttorie e un confronto diretto con i destinatari, secondo il modello del contraddittorio.
Quanto al sistema di amministrazione e controllo, la Corte rileva un profilo di debolezza: il soggetto preposto al controllo coincide con l’organo amministrativo e appare sottodimensionato rispetto alla rilevanza economica del progetto. La Sezione non ne fa però una censura, perché la documentazione trasmessa è puntuale e, allo stato, tempi di esecuzione e cronoprogramma di spesa risultano rispettati.
Sul piano economico, il costo ammesso del progetto risultante da REGIS è pari a 16.501.697,38 euro, superiore al finanziamento di 15.000.000 euro. Il soggetto attuatore ha chiarito che la differenza è riferita a erogazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a valere sul Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, e non a un’integrazione del finanziamento PNRR. La Corte prende atto della spiegazione e della futura rimodulazione del quadro economico.
Quanto ai traguardi, la milestone relativa all’aggiudicazione degli appalti risulta raggiunta, con contratto stipulato in anticipo sulla scadenza. L’ultimazione dei lavori è prevista con largo anticipo rispetto al termine europeo del 30 giugno 2026. Sui target intermedi, l’area efficientata ha raggiunto l’80 per cento; l’installazione dei misuratori di IV livello presenta difficoltà di approvvigionamento che potrebbero esporre a rischio l’obiettivo, circostanza che giustifica la raccomandazione finale.
In conclusione, la Sezione esprime una valutazione sostanzialmente positiva sulla gestione, riservandosi ulteriori approfondimenti e raccomandando un costante presidio sul raggiungimento dell’obiettivo relativo ai misuratori di IV livello.
Nota della Redazione
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