Danno da lesione del sinallagma per il dipendente che agevola fornitori (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 28 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il pubblico dipendente che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ponga in essere condotte volte ad agevolare interessi privati in luogo di quelli dell’Amministrazione di appartenenza, violando i doveri di fedeltà, imparzialità e buon andamento, sviando così parte della prestazione lavorativa, è tenuto al risarcimento del danno da lesione del nesso sinallagmatico. Tale pregiudizio priva in tutto o in parte di titolo la corresponsione della retribuzione e va quantificato, in difetto di prova del pregiudizio economico specifico, secondo il criterio equitativo dell’art. 1226 c.c., avuto riguardo all’incidenza dello sviamento funzionale sulla prestazione resa.
Il Fatto
Un dipendente della Guardia di Finanza, in servizio presso una sezione di reparto amministrativo, veniva convenuto in giudizio dalla Procura regionale della Corte dei conti per rispondere del danno patrimoniale da disservizio, contestualmente qualificato come danno da lesione del nesso sinallagmatico. La contestazione si fondava su condotte di agevolazione di soggetti privati, in particolare fornitori, finalizzate a influire sugli esiti di alcune procedure di affidamento relative a gradi, accessori e vestiario dell’Amministrazione militare.
Il danno azionato dalla Procura venne quantificato nella misura del 30% delle retribuzioni percepite nel periodo di consumazione delle condotte, con un importo di euro 6.713,24. La parte convenuta contestava la pretesa, sostenendo la propria estraneità alle gare, l’affidabilità della procedura automatizzata tramite MEPA, l’assenza di prova dell’inadempimento lavorativo e la natura meramente tecnico-esecutiva delle proprie funzioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente circoscritto l’oggetto del giudizio, rilevando che la Procura aveva azionato esclusivamente un danno da lesione del nesso sinallagmatico. Questo si configura quando il dipendente pubblico agisce non nell’unico interesse dell’ente di appartenenza, ma perseguendo propri illeciti interessi, con conseguente alterazione del rapporto tra prestazione svolta e retribuzione erogata, che priva di titolo la corresponsione di quest’ultima.
Il Collegio ha ravvisato elementi dirimenti nelle risultanze istruttorie penali e negli approfondimenti della Guardia di Finanza. Dalle intercettazioni telefoniche e dalla documentazione amministrativa è emerso che il convenuto ha, in modo continuativo, violato il dovere di fedeltà nei confronti dell’Amministrazione. La condotta è stata qualificata come dolosa e caratterizzata dalla piegatura della pubblica funzione all’agevolazione di interessi privati, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.
La Corte ha quindi respinto le controdeduzioni difensive, osservando che l’illecito contestato non attiene alla partecipazione o adozione di specifici atti delle procedure di affidamento, bensì al compimento di atti a monte e a valle delle stesse, volti ad agevolare alcuni fornitori. Ha rilevato, inoltre, l’omessa segnalazione degli inadempimenti contrattuali dei fornitori agevolati. Il parziale sviamento della prestazione lavorativa è stato individuato come l’unico profilo rilevante nel giudizio contabile.
Riguardo alla quantificazione, la Sezione ha ritenuto condivisibile la misura del 30% delle retribuzioni percepite nel periodo delle condotte, giudicandola coerente con il disvalore dello sviamento. Il danno è stato liquidato in via equitativa ex art. 1226 c.c. in euro 6.713,24, oltre interessi legali dal deposito della sentenza fino al soddisfo. Il recupero è stato posto a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con spese processuali a carico del convenuto.
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Nota della Redazione
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