Inammissibile la relazione di conto che estende il controllo a gestione diversa (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 290 del 04.09.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la relazione del magistrato designato quale relatore, quando conclude per l’irregolarità e per la condanna, costituisce atto di impulso processuale e non domanda giudiziale, poiché il petitum e la causa petendi sono definiti dal conto giudiziale depositato. Ne deriva che la relazione deve riferirsi in modo necessario al conto sul quale il giudizio è già pendente. È pertanto inammissibile la relazione che estenda il controllo giurisdizionale a una gestione contabile rendicontata in un diverso conto giudiziale, per il quale pende altro giudizio, determinando una non consentita mutatio dell’oggetto del giudizio. Restano salvi i poteri del magistrato designato sui distinti conti giudiziali.

Il Fatto

Il giudice designato sul conto giudiziale riferito alla gestione 2018 dell’agente contabile economale di un Comune depositava relazione con cui, ritenuta parzialmente irregolare la gestione, chiedeva la condanna del contabile al pagamento di euro 2.152,46 per pagamenti indebiti, oltre euro 140,51 per interessi. I rilievi riguardavano spese qualificate come di rappresentanza e ritenute estranee alle categorie di spese economali ammesse dal regolamento comunale.

Il contabile contestava analiticamente ogni rilievo, deducendo la riconducibilità delle spese alla disciplina regolamentare e l’assenza di dolo e colpa grave. La Procura regionale aderiva alla relazione. La difesa richiamava una precedente decisione della stessa Sezione, relativa alla gestione dell’anno precedente del medesimo ente, nella quale molte delle spese contestate erano state ritenute legittime.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce in via preliminare la struttura bifasica del giudizio di conto, disciplinato dagli artt. 137-150 del c.g.c.. Il deposito del conto presso la Sezione giurisdizionale instaura il giudizio per fictio iuris, con la conseguenza che l’agente non è mai contumace ed è ipso iure costituito. La prima fase, monocratica e istruttoria, si conclude con la relazione del giudice designato; la seconda, eventuale e collegiale, si apre con l’atto di impulso e si svolge a cognizione piena con la partecipazione del Pubblico Ministero contabile.

Da tale configurazione discende che la relazione non è domanda giudiziale e che nel giudizio di conto non opera il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex artt. 101, secondo comma, c.g.c. e 112 c.p.c., potendo il collegio eccedere le conclusioni del giudice designato, fermo il rispetto del contraddittorio. La relazione è però condizione necessaria per il passaggio alla fase collegiale e deve riferirsi in modo specifico al conto sul quale il giudizio pende, non essendo il petitum mutabile nel corso della fase istruttoria.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il conto oggetto del giudizio rendiconta la riscossione delle entrate comunali, con riscossione e riversamento di pari importo, mentre la gestione economale delle piccole spese è rappresentata in un diverso conto giudiziale, depositato dalla stessa agente e parificato con distinta determinazione dirigenziale, per il quale pende altro giudizio.

Il disallineamento origina dalla richiesta istruttoria con cui il giudice designato, coadiuvato dal revisore, ha acquisito il conto della gestione in anticipazione delle spese. Si è così determinata una non consentita mutatio dell’oggetto del giudizio: da giudizio sulla gestione delle riscossioni a giudizio sulla gestione delle spese economali, già riversata in autonomo conto.

La relazione è quindi dichiarata inammissibile, con integrale compensazione delle spese in ragione della definizione del giudizio su questione preliminare. Restano salvi i poteri del magistrato designato su entrambi i conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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