Riserva di umanità e controllo umano nelle decisioni amministrative automatizzate (TAR Lazio n. 1895 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali automatizzate la riserva di umanità impedisce che la mancata considerazione di un requisito, dichiarato dal candidato in una parte difforme del modulo telematico, sia giustificata dal solo funzionamento del sistema. Il principio di autoresponsabilità del candidato è attenuato quando dagli elementi addotti nella domanda emerga con chiarezza il possesso del requisito e l’interesse a farlo valere. L’Amministrazione non può delegare integralmente la decisione a un meccanismo automatico, ma deve conservare un effettivo potere di controllo e di imputazione della scelta. Il Regolamento (UE) 2024/1689, pur non applicabile ratione temporis, orienta l’interpretazione nel senso della supervisione umana effettiva.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato al concorso PNRR per la scuola secondaria, classe di concorso A001 – Arte e Immagine, nella Regione Lazio. Collocato in posizione non utile per l’immissione in ruolo, ha impugnato il decreto di approvazione della graduatoria contestando il punteggio attribuito, la mancata applicazione della riserva del 30% per il servizio ultratriennale e la mancata valutazione di un ulteriore titolo di studio.
L’Amministrazione si è costituita sostenendo che la domanda, avendo valore di autocertificazione, era stata valutata dal sistema senza applicare alcuna riserva, per non aver il candidato contrassegnato l’apposita opzione. Il ricorrente ha chiesto anche l’annullamento della scelta di pubblicare la sola graduatoria dei vincitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi concernenti la riserva e il punteggio. Sul primo profilo, la tesi dell’Amministrazione non convince: il candidato è stato poco diligente nel non selezionare l’opzione, ma in altra parte della domanda ha dichiarato il requisito, ottenendo il relativo punteggio. La dichiarazione resa, al di là del nomen e della forma, impone all’Amministrazione la sua considerazione, non potendo essa omettere il rilievo dei titoli comunque allegati, come affermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Il Tribunale estende il principio alle procedure automatizzate, nelle quali non può essere pretermessa la riserva di umanità. Né la legge n. 132/2025 né il Regolamento (UE) 2024/1689 risultano applicabili ratione temporis: il bando è del dicembre 2023 e il provvedimento impugnato del novembre 2024. L’AI Act, pur in vigore dal 1° agosto 2024, prevede un’applicazione differita degli obblighi sui sistemi ad alto rischio, tra cui la supervisione umana di cui all’art. 14, dal 2 agosto 2026.
Tali disposizioni non sono dunque parametro immediatamente vincolante, ma offrono criteri interpretativi espressivi di principi dell’Unione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia sul divieto di compromettere gravemente il risultato prescritto e sull’interpretazione conforme, il Collegio qualifica i sistemi di IA usati nelle selezioni pubbliche come ad alto rischio, con obbligo di supervisione umana effettiva. Il fondamento resta però autonomamente nel quadro domestico: gli artt. 3, 24 e 97 Cost., gli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990 sulla motivazione intelligibile e verificabile, e il Codice dell’amministrazione digitale.
L’algoritmo costituisce atto amministrativo informatico e non può tradursi in delega integrale del potere decisionale, come affermato dal Cons. Stato n. 8472 del 2019 e n. 2270 del 2019. La mancata considerazione del requisito comunicato nella domanda è pertanto illegittima: il ricorso è accolto su tale profilo.
Respinta, invece, la censura sul punteggio per il diploma accademico di primo livello, propedeutico al titolo di accesso: la normativa consente punteggio solo per titoli ulteriori. Quanto alla graduatoria, il Collegio richiama ex art. 74 c.p.a. la giurisprudenza sulla legittimità della pubblicazione dei soli vincitori, coerente con la natura delle procedure PNRR. Le spese sono compensate per la parziale reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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