Annullata l’esclusione dal concorso per difetto di istruttoria (TAR Lazio n. 9429 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale che non illustri con precisione le ragioni della propria determinazione e non dia conto delle osservazioni presentate dal candidato in risposta al preavviso di rigetto, in violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990. In presenza di una dichiarazione incompleta o parziale, e non omessa, di titoli acquisiti anteriormente alla partecipazione alla procedura, l’Amministrazione è tenuta, prima di procedere all’esclusione, ad attivare il soccorso istruttorio. La verifica dei titoli deve essere condotta avvalendosi anche delle informazioni già in possesso dell’Amministrazione stessa, senza gravare la posizione del candidato. Resta, invece, estranea alla giurisdizione di legittimità la domanda di accertamento del pieno possesso del titolo congiunto, in ragione della sussistenza di profili di discrezionalità amministrativa o tecnica.

Il Fatto

Un candidato partecipava al concorso ordinario, per titoli ed esami, per l’accesso ai ruoli del personale docente nella scuola secondaria, bandito con DDG n. 3059/2024 per la classe di concorso A061, superando le prove scritte. L’Amministrazione disponeva la sua esclusione dalla procedura, ritenendo che non avesse dichiarato l’accertamento dei titoli professionali posseduti o formulato una dichiarazione generica, come previsto dalla tabella allegata al D.M. 259/2017, e che pertanto non fosse in possesso del requisito di ammissione. Il candidato impugnava l’esclusione, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, e chiedendo l’accertamento del possesso dei titoli allegati.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto fondate le censure relative al difetto di motivazione e di istruttoria. In fatto, il ricorrente aveva indicato nella domanda non solo il titolo di accesso, ma anche i titoli congiunti relativi alle esperienze professionali, già comunicati alla commissione competente per l’accertamento e all’Istituto di servizio. Il provvedimento di esclusione, tuttavia, richiamava genericamente gli esiti dell’attività di accertamento, senza specificarne le ragioni e senza dare conto delle osservazioni presentate in risposta al preavviso, in violazione degli artt. 3 e 10-bis l. n. 241/1990.

La Corte ha poi chiarito che, nel caso di specie, l’accertamento dei titoli professionali non era previsto a pena di esclusione dal bando e che il candidato aveva dichiarato le esperienze professionali in domanda, legittimamente ritenendo di possederle, avendole già comunicate all’Amministrazione. In tale contesto, l’Amministrazione avrebbe dovuto accertare l’effettivo invio dei titoli e, in applicazione dei principi del soccorso istruttorio, consentire l’integrazione della dichiarazione incompleta o parziale con la documentazione necessaria, come affermato da Cons. St., I, n. 1031/2024 e sez. VII, n. 8434/2025.

Il Collegio ha, infine, disatteso l’argomento dell’Amministrazione secondo cui l’accertamento spetterebbe a una commissione diversa dall’Ufficio che gestisce la procedura concorsuale. L’Amministrazione, infatti, avrebbe potuto acquisire i dati attingendo alle informazioni già in proprio possesso, trattandosi di documenti in ordine ai quali è la stessa Amministrazione ad avere il potere di certificazione, conformemente ai canoni di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa di cui all’art. 16, comma 1, d.P.R. n. 487/1994.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’esclusione e salvo il riesame della domanda da parte dell’Amministrazione. È stata, invece, respinta la domanda di accertamento del pieno possesso del titolo congiunto, sussistendo profili di discrezionalità amministrativa o tecnica ai sensi dell’art. 34, co. 1, c.p.a., con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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