Adeguamento prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022: difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Emilia-Romagna n. 1363 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la richiesta di adeguamento automatico dei prezzi ai sensi dell’art. 26, comma 6-ter, D.L. n. 50/2022 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella esclusiva del giudice amministrativo. L’adeguamento legale, ancorato a parametri fissati dal legislatore e privo di margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, non integra una revisione prezzi in senso stretto e non implica la spendita di potere pubblicistico. Il relativo atto applicativo è atto paritetico, sicché la domanda dell’appaltatore volta al riconoscimento del corrispettivo attiene al quantum debeatur e alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.
Il Fatto
Una società appaltatrice chiedeva alla committente, società operante nel settore idrico, il riconoscimento dell’adeguamento dei prezzi ex art. 26 D.L. n. 50/2022 con riferimento a un contratto di appalto per lavori di manutenzione su impianti del ciclo idrico. La richiesta veniva respinta con nota del 21.03.2024, avverso la quale la società proponeva ricorso dinanzi al TAR deducendo plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere. La committente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha scrutinato in via pregiudiziale l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendola fondata anche alla luce del riconoscimento operato dalla stessa ricorrente, che si era rimessa alla decisione del Tribunale menzionando il più recente orientamento giurisprudenziale sul punto.
Il Collegio ha richiamato la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 9568 del 2025, che ha sostenuto un’interpretazione costituzionalmente conforme dell’art. 133 c.p.a., escludendo dalla giurisdizione esclusiva le vicende in cui la materia del contendere non involga l’esercizio di poteri riconducibili, nemmeno in via indiretta, alle funzioni pubblicistiche dell’amministrazione. Secondo l’indirizzo richiamato, la giurisdizione esclusiva sussiste solo laddove la pubblica amministrazione mantenga una posizione di supremazia rispetto all’operatore economico e sia ravvisabile la spendita, almeno indiretta, di potere pubblicistico. La regola del riparto è stata enunciata dalle Sezioni Unite n. 21990 del 2022: se il contenuto della clausola di revisione esprime una discrezionalità dell’autorità amministrativa, si rientra nella giurisdizione esclusiva; se invece individua puntualmente l’obbligo della parte pubblica, la pretesa dell’appaltatore ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene al giudice ordinario.
Nel caso di specie, la ricorrente non invocava una clausola contrattuale di revisione, bensì l’applicazione obbligatoria di un meccanismo di adeguamento introdotto direttamente dalla legge. L’art. 26 D.L. n. 50/2022 prescrive che lo stato di avanzamento dei lavori sia adottato applicando i prezzari aggiornati, descrivendo un meccanismo che eradica ogni margine di discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione: l’adeguamento è ancorato a precisi parametri fissati dal legislatore, ossia i prezzari regionali aggiornati. Esso non rientra nella revisione prezzi in senso stretto, la cui finalità è assicurare il costante equilibrio tra le prestazioni dedotte in contratto, ma costituisce una misura straordinaria e obbligatoria dettata dall’emergenza economica e dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia.
La controversia attinge pertanto a una pretesa di adempimento contrattuale tendente al riconoscimento del corrispettivo, sotto il solo profilo del quantum debeatur. Non sussistendo alcun potere valutativo della stazione appaltante, l’atto di aggiornamento del corrispettivo è atto pienamente paritetico, in quanto tale sottratto alla cognizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice ordinario territorialmente competente nel termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ex art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate.
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Nota della Redazione
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