Giudizio per resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 184 del 20.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, il deposito dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, corredati dal provvedimento di parifica e dal parere dell’organo di revisione interna, determina la cessazione della materia del contendere. Il procedimento va definito, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza di estinzione, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nella successiva procedura di conto. Il giudizio di resa, pur strumentale rispetto a quello di conto, conserva natura giurisdizionale e la sua definizione non varia in funzione del contenuto del decreto monocratico.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al Giudice designato di fissare un termine perentorio all’economo di un Consorzio di sviluppo industriale per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dal 2017 al 31.01.2021, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria ex art. 141, comma 6, c.g.c. in caso di omissione.
Con decreto n. 53/2024 il termine era stato fissato. Successivamente l’ente ha trasmesso, tramite l’applicativo DAeD, i conti in questione con il provvedimento di parifica e il parere dell’organo di revisione interna. In camera di consiglio il Pubblico Ministero ha concluso per l’estinzione del giudizio con discarico dell’agente contabile.
La Motivazione della Corte
Il giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che i conti giudiziali depositati risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. Il venir meno dell’oggetto della domanda cautelare di fissazione del termine priva il giudizio di resa del suo interesse.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. I n. 6071 del 2005) e la propria precedente pronuncia (Sez. giurisd. Marche n. 198 del 2020), secondo cui il procedimento per resa di conto, seppure strumentale rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Esso si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 c.g.c..
Da tale assetto normativo non possono ricavarsi differenziazioni nella definizione del giudizio a seconda che il decreto monocratico accolga o rigetti il ricorso. La forma di definizione resta unitaria e non subisce variazioni.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., si deve procedere alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere, restando ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il giudice rileva infine la mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto, con la conseguenza che non vi è luogo a provvedere sulle spese. Gli atti sono rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
Nota della Redazione
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