Payback dispositivi medici: improcedibilità se il versamento ridotto è provato dalla società (TAR Lazio n. 1728 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, il meccanismo di definizione agevolata introdotto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, determina la cessazione della materia del contendere solo se l’avvenuto versamento della quota ridotta sia accertato e fatto constare in giudizio dalle Regioni e dalle Province autonome, alle quali la norma demanda tale compito. Ove, invece, il pagamento sia comprovato e rilevato dalla sola parte ricorrente, il venir meno della controversia non si traduce in cessazione della materia del contendere, ma in improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché il bene della vita conseguito — il pagamento delle somme dovute in misura ridotta e l’estinzione dell’obbligazione — è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati. Ne consegue che l’integrale versamento dell’importo ridotto preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione e la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato davanti al TAR Lazio i provvedimenti con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2015 al 2018 — il c.d. payback — e sono state adottate le linee guida per l’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, unitamente agli atti regionali applicativi adottati dalla Regione Piemonte.
Nel corso del giudizio è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, che ha introdotto una definizione agevolata degli obblighi per le predette annualità. In vista dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, la società ricorrente ha depositato la documentazione attestante l’avvenuto versamento dell’importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo ha preso atto della disciplina sopravvenuta, che per gli anni 2015-2018 considera assolti gli obblighi delle aziende fornitrici con il versamento, in favore delle Regioni e delle Province autonome, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. La norma stabilisce che l’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione.
Il collegio ha poi esaminato il meccanismo processuale previsto dalla stessa disposizione. Decorso il termine di trenta giorni, sono le Regioni e le Province autonome ad accertare l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Muovendo dal tenore letterale della norma, il Tribunale ha richiamato le proprie plurime pronunce sul punto, tra cui, ex multis, TAR Lazio, Roma, sez. IV-quater, 21 gennaio 2026, n. 1269. Da esse si ricava che la cessazione della materia del contendere si produce solo se la definizione agevolata degli importi dovuti sia accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni, alle quali la legge affida specificamente tale verifica.
Nel caso esaminato l’accertamento è giunto da un soggetto diverso: è stata la società ricorrente, e non la Regione, a documentare il versamento e a dichiarare il venir meno del proprio interesse. Fermo restando il venir meno della controversia, il Tribunale ha qualificato tale esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito dalla ricorrente — il pagamento delle somme in misura ridotta — è infatti diverso da quello perseguito con il ricorso, diretto all’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di giudizio in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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