Cittadinanza: condanna penale ostativa anche se reato estinto (TAR Lazio n. 1729 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992, la sussistenza dei requisiti di residenza costituisce solo il presupposto per l’esame dell’istanza, cui segue una valutazione ampiamente discrezionale dell’Amministrazione. Questa valutazione, espressione di alta amministrazione, è sindacabile in sede giurisdizionale solo nei ristretti limiti del controllo estrinseco e formale. L’estinzione del reato, come la riabilitazione o i provvedimenti di clemenza, non neutralizza il fatto storico della condotta antigiuridica: per il fenomeno della pluriqualificazione dei fatti giuridici, la condotta penale conserva valore sintomatico in sede amministrativa. Non è sindacabile la scelta di negare lo status civitatis a chi non offra garanzie di rispetto dei valori fondamentali della comunità nazionale.
Il Fatto
Il ricorrente presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana. Il Ministero dell’Interno, esperita l’istruttoria, respingeva la domanda rilevando la mancata coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente. Dal certificato del casellario giudiziale emergeva a carico dell’istante una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa dal Tribunale in composizione monocratica e divenuta irrevocabile, per il reato di cui all’art. 22, comma 12, d.lgs. n. 286/1998, con pena di sei mesi di reclusione e multa di ventimila euro.
Ricevuta la comunicazione ex art. 10-bis, legge n. 241/1990, il richiedente presentava osservazioni, dichiarandosi estraneo ai fatti. L’Amministrazione, ritenuto non superato il motivo ostativo, adottava il diniego. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo eccesso di potere, violazione dei principi di ragionevolezza, legalità, giusto procedimento e non discriminazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da una premessa generale sul potere amministrativo in materia. L’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91 del 1992 prevede che la cittadinanza “può” essere concessa: il verbo evidenzia che la residenza decennale è solo presupposto dell’istanza, cui segue una valutazione discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri connessi all’appartenenza alla comunità nazionale.
Il conferimento dello status civitatis comporta una capacità giuridica speciale e si traduce in un giudizio di opportunità fondato su un complesso di circostanze: condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta. L’interesse pubblico impone di valutare, anche in via indiziaria, le prospettive di ottimale inserimento nel tessuto sociale. La concessione non è un diritto automatico, ma il frutto di una ponderazione che accerta l’effettivo interesse pubblico ad accogliere stabilmente un nuovo componente della comunità.
Il provvedimento è atto di alta amministrazione, condizionato a uno status di illesa dignità morale e civile del richiedente. Ne deriva che il sindacato giurisdizionale resta nei limiti del controllo estrinseco: il giudice verifica la sufficienza del supporto istruttorio, la veridicità dei fatti e la logicità della motivazione, senza estendersi al merito.
Nel caso concreto, il Collegio affronta l’eccezione sull’estinzione del reato. Tale evenienza, peraltro intervenuta in data successiva al provvedimento impugnato, non è idonea a neutralizzare il fatto storico della condotta antigiuridica. I provvedimenti di estinzione della pena, al pari della riabilitazione e dei provvedimenti di clemenza, non incidono sulla capacità dell’Amministrazione di negare lo status civitatis: confermano anzi l’esistenza di un fatto accertato e sanzionato dal giudice penale, contrario alle regole della comunità nazionale. Opera il fenomeno della pluriqualificazione dei fatti giuridici: lo stesso comportamento assume rilievo diverso a seconda del settore e delle finalità perseguite.
Il bilanciamento degli interessi conforta la conclusione. Il sacrificio del privato consiste nel differimento del pieno riconoscimento dei diritti, mentre l’accoglimento dell’istanza produce conseguenze tendenzialmente irreversibili per l’intera collettività. Non è dunque sproporzionato il diniego fondato su una precauzione adeguatamente avanzata, a nulla rilevando l’entità della pena. Il diniego non preclude la presentazione di una nuova istanza, per cui le conseguenze sono solo temporanee e non interferiscono con la vita privata e familiare tutelata dall’art. 8 CEDU. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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