Conversione permesso di soggiorno da studio e revoca in autotutela (TAR Lombardia n. 3915 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per attesa occupazione ex art. 39-bis.1 d.lgs. n. 286/1998, la successiva revoca in autotutela del provvedimento di diniego, intervenuta nel corso del giudizio, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., quando risulti pienamente satisfattiva dell’interesse demolitorio azionato. Qualora il provvedimento impugnato non si pronunci sulla separata istanza di conversione da studio a lavoro autonomo, le censure proposte avverso tale mancata pronuncia sono infondate, trattandosi di domanda avente ad oggetto distinto e non rientrante nell’ambito del diniego gravato.
Il Fatto
Una cittadina indiana, entrata regolarmente in Italia con visto di tipo “D” per motivi di studio, conseguiva il diploma presso l’Istituto Europeo di Design (I.E.D.) di Milano e chiedeva, ai sensi dell’art. 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998, la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso per attesa occupazione. La Questura di Milano rigettava l’istanza, ritenendo che il titolo conseguito non rientrasse tra quelli accademici indicati nella citata disposizione e rilevando la mancata compilazione del modello 209 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione ai fini della conversione per lavoro autonomo. Avverso tale diniego la ricorrente proponeva ricorso, articolando plurime censure.
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale disponeva un motivato riesame. All’esito, la Questura di Milano emanava un nuovo provvedimento confermativo del diniego, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti. Successivamente, in data 5.05.2026, l’amministrazione revocava in autotutela tale provvedimento, comunicando alla ricorrente la possibilità di presentarsi per il rilascio del titolo di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato il ricorso introduttivo, dichiarandolo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse nella parte in cui contestava il diniego di conversione per attesa occupazione basato sul titolo di studio. Tale parte del provvedimento impugnato, infatti, era stata sostituita dal successivo atto confermativo adottato all’esito del riesame disposto dal Tribunale, con cui l’amministrazione aveva ribadito che il diploma conseguito presso l’I.E.D. non rientra tra i titoli indicati dall’art. 39-bis.1 del d.lgs. n. 286/1998.
Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente contestava le motivazioni relative alla subordinata istanza di conversione in permesso per lavoro autonomo, il Tribunale lo ha respinto in quanto infondato. Il Collegio ha ritenuto che le precisazioni contenute nel provvedimento impugnato sulla non praticabilità della conversione a lavoro autonomo non assumessero rilievo motivazionale autonomo, costituendo una risposta alle osservazioni endoprocedimentali della ricorrente e non una parte sostanziale della motivazione del diniego. Il provvedimento, infatti, si concentrava esclusivamente sull’istanza di permesso per attesa occupazione, mentre la conversione per lavoro autonomo era stata richiesta con separata istanza, del cui esito nulla era stato riferito dalle parti.
Con riferimento al ricorso per motivi aggiunti, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in considerazione dell’intervenuta revoca in autotutela del provvedimento impugnato. Tale determinazione ha integralmente soddisfatto la pretesa demolitoria azionata, rendendo inutile la prosecuzione del giudizio per l’oggettivo venir meno della lite, in conformità al costante indirizzo giurisprudenziale citato dal Collegio (Cons. Stato, Sez. VII, n. 911 del 26.01.2023; Sez. III, n. 4018 del 23.06.2020; Sez. III, n. 3162 del 18.05.2020).
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti, in ragione della particolarità della fattispecie esaminata e dell’andamento complessivo del giudizio.
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Nota della Redazione
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