Payback dispositivi medici: improcedibile se il fornitore versa il 25 per cento (TAR Lazio n. 1727 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ripiano del superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per gli anni 2015-2018, l’art. 7 del d.l. n. 95/2025, conv. con modif. in l. n. 118/2025, subordina la cessazione della materia del contendere all’accertamento, ad opera delle Regioni e delle Province autonome, dell’avvenuto versamento della quota ridotta del 25 per cento. Ove invece il versamento sia comprovato e dichiarato dal solo fornitore ricorrente, il venir meno della controversia non si traduce in cessazione della materia del contendere, ma in improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il bene della vita conseguito con il pagamento ridotto è difatti diverso da quello perseguito con il ricorso, volto all’eliminazione dall’ordinamento dei provvedimenti impositivi. Ne consegue la definizione in rito della controversia.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale ha impugnato il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6.07.2022, con cui è stato certificato il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il successivo decreto del 6.10.2022 recante le linee guida per i provvedimenti regionali di ripiano, la circolare ministeriale del 29.9.2019, l’accordo Stato-Regioni del 7.11.2019 e l’intesa del 28.09.2022.
Sono stati altresì impugnati i provvedimenti regionali applicativi, tra cui la determinazione della Regione Puglia n. 10 del 12.12.2022 di attribuzione degli oneri di riparto, nonché gli atti presupposti delle aziende sanitarie. Nel corso del giudizio è entrato in vigore il d.l. n. 95/2025, che ha previsto una definizione agevolata mediante il versamento della quota ridotta del 25 per cento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la ricorrente, in vista dell’udienza di merito, ha depositato documentazione idonea a dimostrare l’avvenuto versamento dell’importo previsto dalla norma sopravvenuta e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Le Regioni, invece, non hanno accertato né fatto constare in giudizio l’intervenuto pagamento.
La questione giuridica attiene alla qualificazione processuale di tale sopravvenienza. L’art. 7 del d.l. n. 95/2025 dispone che le Regioni e le Province autonome accertino il versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, “determinando la cessazione della materia del contendere” con compensazione delle spese.
Il Tribunale osserva che, in base al tenore letterale della disposizione, il meccanismo della definizione agevolata produce la cessazione della materia del contendere solo se l’accertamento provenga dalle Regioni. Il dato soggettivo dell’accertamento non è neutro: la norma assegna a un soggetto determinato il compito di far constare in giudizio l’avvenuto versamento.
Quando invece l’adempimento è comprovato e rilevato dal fornitore ricorrente, fermo restando il venir meno della controversia, l’esito processuale è diverso. Ciò che si determina è l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, perché il bene della vita effettivamente conseguito — il pagamento delle somme dovute in misura ridotta — è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato, ossia l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati.
Il Collegio richiama le proprie precedenti pronunce conformi, da ultimo la sez. IV-quater n. 1269 del 21 gennaio 2026, e dichiara il ricorso improcedibile. Le spese di giudizio sono compensate in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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