Le concessioni demaniali marittime ponte possono derogare alla durata minima legale (TAR Lazio n. 9742 del 26.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione del decreto ministeriale per la determinazione dell’indennizzo non giustifica il mancato avvio delle procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime. La disciplina statale di riordino del settore è di immediata applicazione, ma la sua attuazione richiede un apprezzabile lasso temporale. Ne consegue che l’amministrazione concedente può legittimamente indire una gara-ponte di durata inferiore a quella minima legale quando non vi siano concessioni in essere da prorogare e la procedura sia finalizzata ad assicurare la continuità dei servizi e l’ordinata programmazione delle gare a lungo termine. È altresì legittima la previsione di una royalty parametrata al fatturato del concessionario, quale modalità di valorizzazione del bene demaniale in favore dell’erario.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico, già concessionaria di beni demaniali marittimi, ha impugnato l’avviso pubblico con cui Roma Capitale ha indetto una procedura per l’affidamento di trentuno concessioni demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative, per una durata di una annualità, con facoltà di riassegnazione per ulteriori due. La ricorrente ha contestato la scelta di non applicare la disciplina statale di cui all’art. 4 della l. n. 118/2022, deducendo la violazione della durata minima quinquennale, l’illegittimità della previsione di una royalty sul fatturato tra i criteri di valutazione dell’offerta economica e l’indeterminatezza degli elementi essenziali della concessione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, fondata sulla natura non immediatamente escludente delle clausole impugnate. Richiamando i principi dell’Adunanza plenaria n. 1 del 2003, la sentenza osserva che l’onere di immediata impugnazione presuppone la verifica di una lesione concreta e attuale. Tale lesione sussiste quando sono contestati gli elementi essenziali della concessione, come durata e corrispettivo, perché il bene della vita che l’operatore intende conseguire è diverso da quello plasmato dalle regole di gara. In tal caso l’eventuale esito vittorioso della procedura non farebbe venire meno l’esigenza di tutela, rendendo la censura immediatamente azionabile.
Nel merito, la pronuncia ricostruisce il quadro normativo segnato dalla Corte costituzionale n. 89/2025, che ha evidenziato come l’art. 1 del d.l. n. 131/2024 abbia introdotto una disciplina direttamente applicabile per l’affidamento delle concessioni demaniali marittime, esercitando la competenza esclusiva statale in materia di concorrenza. La norma statale, di immediata applicazione alle procedure avviate dopo il 17.9.2024, prevede termini per l’avvio delle gare, contenuti del bando, criteri di aggiudicazione e l’indennizzo per il gestore uscente, la cui disciplina attuativa è demandata a un decreto ministeriale.
Tuttavia, il Collegio ritiene non illogica la scelta di Roma Capitale di indire una gara-ponte di durata ridotta, in considerazione della peculiarità del proprio litorale. Mentre la proroga legale delle concessioni al 2027 è funzionale a garantire la continuità dei servizi nelle more delle procedure, nel contesto capitolino non vi sono concessioni in essere da prorogare, ma solo occupanti sine titulo. La necessità di assicurare l’ordinata programmazione delle procedure secondo il nuovo modulo procedimentale legittima, quindi, il ricorso a procedure provvisorie che perseguono le medesime finalità della proroga legale.
Quanto alla royalty sul fatturato, la sentenza esclude profili di illegittimità, richiamando il criterio della valorizzazione del bene demaniale in favore dell’erario, espresso dall’Adunanza plenaria n. 17 del 2021. La clausola, determinata per relationem in funzione dell’andamento dell’attività, non è indeterminabile e, in ragione della struttura flessibile, risulta coerente con la natura temporanea della concessione, garantendo una maggiore redditività del bene rispetto al solo canone. La previsione non è stata peraltro contestata dall’Agenzia del demanio, titolare del bene.
I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili e comunque infondati: alcun indennizzo spetta ai gestori uscenti, meri occupanti sine titulo; sufficienti le informazioni delle schede tecniche dei lotti; legittimi i vincoli di partecipazione e aggiudicazione in ottica pro-concorrenziale; infondate le censure sui criteri di valutazione dell’offerta tecnica, suggeriti dagli stessi parametri dell’art. 4 della l. n. 118/2022.
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Nota della Redazione
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