Avviso orale legittimo per condotte lesive della tranquillità pubblica (TAR Marche n. 348 del 19.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale del Questore di cui agli artt. 1 e 3 del D.Lgs. n. 159/2011 può essere adottato anche sulla sola fattispecie della condotta dedita alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità pubblica, senza che rilevi l’appartenenza del destinatario alle altre categorie di soggetti contemplate dalla norma. Ai fini dell’adozione del provvedimento non è necessario il previo accertamento della responsabilità penale, essendo sufficiente un giudizio prognostico di pericolosità fondato su un deferimento all’Autorità giudiziaria per reato sintomatico di pericolosità sociale. La particolare celerità dell’adozione del provvedimento, se coerente con le premesse istruttorie, non integra di per sé il vizio di difetto di motivazione in ordine all’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente impugna l’avviso orale con cui la Questura di Ancona lo ha invitato a cambiare condotta di vita, avvertendolo che, in caso di inadempienza, si sarebbe data luogo all’applicazione di una misura di prevenzione più grave. Il provvedimento si fonda su un deferimento dell’interessato alla Procura della Repubblica per danneggiamento e atti persecutori, per condotte reiterate consistenti in danneggiamenti alla tomba di una donna tumulata nel cimitero locale, idonee a suscitare inquietudine e timore nei familiari della defunta.

L’interessato, che esercita l’attività di fioraio nel piazzale antistante il cimitero, nega di avere conoscenza dei fatti addebitatigli e censura il provvedimento per eccesso di potere. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza. La causa passa in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso muovendo dalla lettura delle fattispecie di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 159/2011. Il ricorrente sottolinea di non essere un soggetto che vive dei proventi di traffici delittuosi, circostanza peraltro vera, ma omette di considerare che la norma contempla anche i soggetti che, per il loro comportamento, appaiono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Tale fattispecie è molto elastica e indica fra gli interessi da tutelare non solo la sicurezza pubblica, ma anche la tranquillità. Il Collegio osserva come non sia necessario un grande sforzo ricostruttivo per immaginare lo stato d’animo delle persone che hanno familiari sepolti nel cimitero e che, a seguito di screzi con il ricorrente, potrebbero temere di vedere danneggiate le tombe dei propri congiunti. La tranquillità di tali persone sarebbe quantomeno intaccata, anche in considerazione della recidiva specifica rispetto a una vicenda analoga verificatasi in passato.

Il Collegio rileva che il ricorrente non chiarisce le ragioni del risentimento verso la famiglia le cui tombe è sospettato di avere danneggiato, né le ragioni per cui alcuni membri di quella famiglia lo hanno denunciato. In assenza di tali chiarimenti, deve ritenersi che l’interessato potrebbe reiterare le condotte nei confronti di qualsiasi altro utente del cimitero. Se avesse dato conto dei rapporti intercorsi, il Tribunale avrebbe potuto condividere l’argomento secondo cui le condotte non costituiscono rischio per la collettività.

Poiché il ricorrente, al momento dell’adozione del provvedimento, risultava deferito all’Autorità giudiziaria per un reato di per sé sintomatico di pericolosità sociale, l’avviso orale è giustificato, non essendo necessario il previo accertamento della responsabilità penale. Infondato è il secondo motivo: la particolare celerità dell’adozione, dopo soli sette giorni dal deferimento, dimostra che la Questura ha agito in modo conseguente alle premesse. Il Collegio aggiunge che l’avviso orale è in qualche modo un atto favorevole all’interessato, perché lo mette in condizione di non aggravare la propria posizione, e che la revocabilità è espressamente prevista su documentata istanza del destinatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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