Controllo Corte dei conti su ACI e Automobile Club federati (Corte dei Conti Sez. contr. Enti n. 170 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti pubblici a base associativa si estende all’equilibrio economico-patrimoniale e alla trasparenza contabile delle gestioni, con specifico riguardo al consolidamento dei bilanci delle società controllate. L’ente pubblico non economico che detiene partecipazioni di controllo è tenuto alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art. 18 d.lgs. n. 91 del 2011, non assumendo rilievo ostativo il ritardo nell’adozione dello schema ministeriale. Il cumulo dei compensi per cariche sociali ricoperte dai componenti degli organi statutari in società partecipate concorre al limite retributivo fissato dall’art. 23-ter del d.l. n. 201 del 2011. Nelle ipotesi di soccombenza solo possibile deve trovare applicazione il principio contabile OIC n. 31, con obbligo di informativa in nota integrativa.

Il Fatto

La Sezione del controllo sugli enti riferisce al Parlamento, a norma dell’art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria per l’esercizio 2022 dell’Automobile Club d’Italia e degli Automobile Club federati. Il referto esamina i profili ordinamentali, gli organi e i relativi compensi, le risorse umane, le attività istituzionali e delegate, le partecipazioni societarie, i bilanci d’esercizio e i bilanci degli AC federati. La verifica si estende agli aggiornamenti intervenuti successivamente all’esercizio esaminato.

Il controllo si innesta su una federazione composta da 98 Automobile Club federati operativi e 3 in liquidazione, soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per le attività del Pubblico registro automobilistico, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L’Ente non rientra nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione predisposto dall’Istat.

La Motivazione della Corte

La Sezione rileva anzitutto il difetto di bilancio consolidato. ACI, pur possedendo partecipazioni di controllo in varie società di capitali, non ha adottato il documento, pur rientrando tra le fattispecie regolate dall’art. 18 del d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. L’Ente ha successivamente condiviso l’osservazione della Sezione, subordinando l’adempimento alla disponibilità dello schema tipo ministeriale. La Corte auspica un sollecito adempimento, rilevando che la sussistenza di elevati crediti e debiti verso le partecipate rende ancora più evidente l’esigenza di consolidamento.

In materia di compensi degli organi, la Sezione osserva che la sommatoria tra il compenso lordo del Presidente e i gettoni supera la soglia di euro 240.000 fissata dal regolamento interno di razionalizzazione, una volta aggiunti i compensi per cariche in società partecipate. L’assunzione di incarichi presso le partecipate determina il superamento dei limiti retributivi fissati normativamente dall’art. 23-ter del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. Pende ricorso innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Lazio che ha rigettato l’impugnazione dell’Ente.

Sul contenzioso, l’Ente non ha proceduto ad alcun accantonamento per una causa passiva di valore rilevante, qualificando la soccombenza come solo possibile. La Sezione rileva che lo stesso principio OIC n. 31 richiamato imponeva l’inserimento in nota integrativa delle informazioni sulla situazione di incertezza, sull’importo stimato e sul parere dei consulenti legali, tanto più in considerazione dell’esito sfavorevole di primo grado.

Con riguardo alle partecipazioni societarie, la Corte esamina le vicende di razionalizzazione, la fusione per incorporazione, il progetto di scissione e le operazioni deliberate dopo il 2022. Rileva il fondo copertura perdite di una controllata, inferiore al differenziale tra valore di carico e frazione di patrimonio netto, e raccomanda il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti.

La Sezione invita infine gli Automobile Club a un effettivo monitoraggio sul permanere delle condizioni per il mantenimento delle partecipazioni e sul conferimento di incarichi e consulenze nel rispetto delle normative vigenti, sottolineando l’elevato costo del personale in alcuni sodalizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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