Il concessionario del Lotto risponde del mancato versamento dei proventi delle giocate (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 529 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il titolare di ricevitoria del gioco del Lotto, legato allo Stato da un rapporto di concessione amministrativa di servizio pubblico, che ometta di versare al concessionario i proventi delle giocate entro i termini pattuiti commette illecito contabile e risponde del relativo danno erariale. Il rapporto di servizio, la condotta antigiuridica, il dolo, il nesso di causalità e il pregiudizio patrimoniale integrano gli elementi costitutivi della responsabilità, accertabili con prova documentale. Il credito erariale ha natura di debito di valore, con conseguente condanna agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal giorno della percezione sino al soddisfo, oltre agli interessi dalla pubblicazione della decisione.
Il Fatto
La Procura regionale del Lazio ha citato un concessionario, titolare di una ricevitoria del Lotto, chiedendo la condanna al pagamento di € 14.994,12 in favore dell’Agenzia delle dogane e monopoli, oltre accessori di legge. La segnalazione dell’Amministrazione danneggiata dava conto che il convenuto aveva omesso di versare al concessionario dello Stato i proventi delle giocate relative a due settimane contabili dell’ottobre 2023.
Il convenuto, pur regolarmente citato, non si è costituito. La questione è quindi giunta alla decisione della Sezione giurisdizionale, che ha dovuto verificare la fondatezza della pretesa e determinare l’esatto ammontare del pregiudizio, stante un disallineamento tra le somme indicate in parti diverse dell’atto di citazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto dichiarato la contumacia del convenuto. La notifica dell’atto introduttivo è stata perfezionata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e la Procura ha depositato la documentazione richiesta dal Codice di rito, con conseguente applicazione dell’art. 93 c.p.c.
Nel merito, il Collegio ha giudicato l’atto di citazione ben costruito ed esaustivo. Esso prospetta tutti gli elementi dell’illecito contabile: il rapporto di servizio tra l’Amministrazione e il convenuto, le condotte antigiuridiche, il dolo, il nesso di causalità e il danno patrimoniale, tutti asseverati da prove documentali.
La documentazione amministrativa ha identificato il rapporto giuridico sottostante, costituito da una concessione amministrativa di servizio pubblico con allegato contratto, da cui discendono diritti e obblighi reciproci, tra cui quello di riversare entro i termini le somme percepite per le giocate di ciascuna settimana. Sono state depositate anche le diffide dell’Amministrazione e gli atti di sospensione del rapporto con attivazione del procedimento di revoca della concessione, conformi alla normativa e agli atti richiamati. La pretesa è stata quindi ritenuta fondata ai sensi dell’art. 1 legge n. 20 del 1994 e dell’art. 2697 c.c.
Quanto all’ammontare, il Collegio ha posto un quesito sul disallineamento tra le somme indicate a pagina 2 e a pagina 11 dell’atto di citazione. La Procura ha precisato che il petitum esatto è pari a € 14.994,12, richiamando il deposito cauzionale incamerato di € 5.164,57. Il convenuto è stato pertanto condannato al pagamento della prima somma, con l’avvertenza che in fase esecutiva si dovrà tener conto dell’incameramento della cauzione, da defalcare dal complessivo danno arrecato.
L’illecito contabile è stato qualificato come debito di valore. Secondo i criteri seguiti dalla giurisprudenza di cassazione richiamata (SS.UU. n. 1712 del 1995; Sez. III n. 5234 del 2006), sono dovuti gli interessi legali nella misura speciale e più alta richiesta dalla Procura sulla base dell’art. 33, comma 2, legge n. 724 del 1994, oltre alla rivalutazione dal giorno della percezione sino al soddisfo. Sull’importo sono dovuti altresì gli interessi legali dalla pubblicazione della decisione ai sensi dell’art. 1282, primo comma, c.c.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico del convenuto, liquidate in € 184,56 ai sensi dell’art. 31, quarto comma, c.g.c.
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Nota della Redazione
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