Conto giudiziale inammissibile se privo di supporto documentale (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 130 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale depositato dall’agente contabile privo di qualsiasi supporto documentale relativo agli incassi e ai riversamenti è inammissibile, perché manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato nel merito. La mancata produzione della documentazione giustificativa, nonostante i solleciti, impedisce la verifica della corrispondenza tra somme riscosse e versate e la ricostruzione della gestione. La declaratoria di inammissibilità non esclude le responsabilità previste dalla legge a carico dell’agente per il danno arrecato all’ente locale, né la condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore dello Stato. Il giudizio di conto, quando il conto è inammissibile, non si chiude con l’approvazione né con la discarica, ma con la declaratoria di inammissibilità.

Il Fatto

Il giudizio riguarda il conto giudiziale n. 59496, relativo alla gestione degli incassi e dei riversamenti dell’imposta di soggiorno da parte di un agente contabile in favore di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il conto inizialmente non risultava presentato, come segnalato dall’ente locale. A seguito di un giudizio per resa, veniva assegnato all’agente il termine di 90 giorni per il deposito; termine decorso inutilmente.

Con decreto n. 113/2023, il giudice istruttore ordinava quindi la compilazione del conto a spese del Comune, ovvero di un funzionario appositamente delegato. Il conto veniva predisposto dal Comune e approvato con determina del responsabile del servizio finanziario, indicando la corrispondenza tra somme riscosse e versate, entrambe pari a zero, e una spesa per il personale sostenuta per le attività di ricostruzione. Il magistrato istruttore, pur ritenendo formalmente regolare il conto, lo ha sottoposto all’esame del Collegio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, dall’esame della documentazione acquisita al fascicolo processuale, il mancato deposito del conto da parte dell’agente contabile, inadempienza cui è conseguita la compilazione da parte del Comune. La gestione è caratterizzata dall’assenza di qualsiasi pertinente documentazione, peraltro non fornita dall’agente benché ripetutamente sollecitato.

Risulta inoltre che la struttura ricettiva oggetto dell’attività è ancora in attività, come si evince dal verbale del sopralluogo eseguito dalla Polizia municipale. Il conto, quindi, essendo privo di qualsiasi supporto documentale, manca dei requisiti minimi essenziali per poter essere esaminato.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’inammissibilità del conto, osservando che lo stesso non consentiva alcuna verifica, poiché il Comune non aveva a disposizione alcuna documentazione riferibile agli incassi e ai riversamenti di pertinenza dell’agente. Il P.M. ha altresì rilevato che l’ente aveva provveduto al pagamento delle spese sostenute per la compilazione.

La Corte accoglie quindi la conclusione del P.M. e dichiara inammissibile il conto giudiziale, ferme restando le responsabilità previste dalla legge a carico dell’agente contabile per il danno arrecato all’ente locale. L’agente è condannato alla rifusione, in favore dello Stato, delle spese del presente giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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