Rifiuto di discarico al concessionario privato e prescrizione dei crediti (Corte dei Conti Sez. giur. Abruzzo n. 169 del 19.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso dal concessionario avverso il diniego di discarico, il giudice contabile non esercita un controllo demolitorio sull’atto amministrativo, ma accerta la fondatezza del diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili ai sensi dell’art. 20, d.lgs. n. 112/1999. Le sentenze della Corte costituzionale n. 51/2019 e n. 66/2022 hanno chiarito che ai rapporti tra ente locale e concessionario privato si applica la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. Il ragionevole affidamento sulla vigenza della normativa derogatoria esclude che il solo ritardo nella comunicazione di inesigibilità basti a fondare il diniego, ma non esonera dal verificare i presupposti sostanziali e la diligenza nell’attività di recupero. Il diniego tempestivamente impugnato non sospende la riscossione: il concessionario deve proseguirla, e il giudice valuta l’esito dell’attività svolta e le somme medio tempore riscosse. La perdita del credito per prescrizione non interrotta integra il presupposto del diniego. Se il ricorso è respinto, la somma dovuta è pari a un terzo dell’importo iscritto a ruolo, non a un ottavo.
Il Fatto
La società concessionaria, subentrata per cessione di ramo d’azienda al precedente concessionario nazionale della riscossione, agiva in giudizio avverso il provvedimento con cui il Comune aveva respinto la richiesta di discarico di una partita di crediti affidati per la riscossione. Il Comune aveva verificato numerose posizioni, contestando la mancata e protratta riscossione delle somme iscritte a ruolo e adottando plurimi dinieghi.
I giudizi venivano sospesi per la pendenza di due questioni davanti alla Corte costituzionale. Dopo la riassunzione, la società ribadiva le proprie difese, sostenendo l’inapplicabilità della disciplina ordinaria e l’intervenuta rottamazione di numerosi carichi. Il Comune eccepiva l’inammissibilità delle nuove memorie e l’infondatezza nel merito. Il Pubblico Ministero concludeva per l’infondatezza del ricorso.
La Motivazione della Corte
La Sezione richiama integralmente una propria precedente decisione con cui, sulle questioni preliminari, ha affermato che il giudizio ad istanza di parte non è un’azione di annullamento, ma accerta il diritto dell’ente al pagamento delle quote inesigibili. Anche l’illegittimità dell’atto rileva solo se si riverbera sulla sussistenza di quel diritto.
Sul piano normativo, le sentenze della Corte costituzionale hanno definitivamente chiarito che tra il Comune e la società non trovano applicazione le norme derogatorie della legge finanziaria per il 2015, ma la disciplina ordinaria degli artt. 19 e 20, d.lgs. n. 112/1999. È infondata la tesi della pendenza del termine per la dichiarazione di inesigibilità.
Il Collegio applica il principio del ragionevole (seppure erroneo) affidamento: la società non può essere dichiarata inadempiente soltanto per aver omesso la comunicazione di inesigibilità nel termine. Occorre però accertare i presupposti sostanziali del discarico e la diligenza effettiva. Il diniego, tempestivamente impugnato, non sospende la riscossione, che deve proseguire: un’inerzia protratta può pregiudicare l’esito del ricorso. Va quindi valutato anche il risultato dell’attività successiva e delle somme riscosse.
Nel merito, la documentazione prova un’attività disordinata, episodica e frazionata, con lunghe pause procedimentali. Le verifiche patrimoniali risultano tardive, le procedure esecutive non tempestive e prive di recupero. Per alcune annualità la cartella è stata notificata oltre il termine dell’art. 19, comma 2, lett. a), d.lgs. n. 112/1999. Il Comune ha inoltre dedotto la prescrizione dei crediti per mancato compimento di atti interruttivi. La rottamazione invocata è irrilevante, perché il credito era già di difficile esazione.
Sul quantum, la definizione agevolata con pagamento di un ottavo presuppone il pagamento entro novanta giorni; in caso di mancato tempestivo pagamento e di rigetto del ricorso, è dovuto un terzo dell’importo iscritto a ruolo. Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.