Ordine di demolizione atto dovuto e irrilevanza del diritto all’abitazione (TAR Lazio n. 1650 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione di un’opera edilizia abusiva costituisce atto dovuto e rigorosamente vincolato, sicché è ultronea la preventiva comunicazione di avvio del procedimento e la motivazione è adeguata quando descrive le opere abusive e indica le ragioni della loro abusività. Non è necessario che l’amministrazione individui un interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità violata, né è configurabile un affidamento del privato alla conservazione dell’abuso. Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non prevale automaticamente sull’interesse pubblico al governo del territorio; parimenti, l’esecuzione dell’ordine non contrasta con l’art. 8 CEDU, non essendo desumibile da tale norma un diritto assoluto a occupare un immobile abusivo.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza dirigenziale con cui il Comune ha ingiunto a lui e ad altro soggetto la demolizione di quindici plinti di fondazione e di un manufatto prefabbricato ad uso residenziale, realizzati su un terreno di cui è comproprietario. L’ordinanza, datata 23 maggio 2017, gli è stata notificata il 15 maggio 2024; il ricorso è stato notificato il 15 luglio 2024.
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle regole partecipative, del principio di affidamento e di proporzionalità, la carenza di motivazione e di istruttoria, anche in relazione alle pratiche edilizie presentate dal proprio dante causa e mai definite, invocando il diritto all’abitazione e le precarie condizioni di salute proprie e dei familiari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto lo stralcio delle memorie depositate oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, richiamando il consolidato orientamento secondo cui, in regime di processo amministrativo telematico, il deposito effettuato oltre tale orario si considera effettuato il giorno successivo e quindi tardivo ai fini della garanzia dei termini a difesa. Ha invece ritenuto utilizzabile, perché satisfattiva dell’esigenza istruttoria del ricorrente, la documentazione comunale prodotta tardivamente ma relativa alla pratica edilizia evocata in ricorso.
In via pregiudiziale, il Tribunale ha ritenuto tempestiva l’impugnativa, sul rilievo del principio di non contestazione ex art. 115, co. 1 c.p.c. e del mancato esito del primo tentativo di notifica. Ha poi escluso la necessità di ordini di esibizione, ritenendo la causa matura per la decisione.
Nel merito, i primi due motivi sono stati giudicati infondati. L’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato: ciò rende ultroneo l’apporto partecipativo e sufficiente la motivazione che descriva le opere e le ragioni dell’abusività. Non occorre un interesse pubblico diverso dal ripristino della legalità. Quanto alle esigenze abitative e di salute, la giurisprudenza citata esclude che il diritto all’abitazione possa rendere illegittimi gli ordini demolitori o paralizzare la demolizione, non essendo ammissibili condoni atipici.
Anche il terzo motivo è stato respinto. Il manufatto risulta realizzato tra il 2013 e il 2014, in epoca successiva alle pratiche edilizie del dante causa, peraltro mai definite con provvedimento concessorio. Dall’istruttoria è emersa la natura abusiva dell’opera, priva di valido titolo abilitativo. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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