Transito di contingente nella Guardia di Finanza e discrezionalità sulle esigenze organiche (TAR Calabria n. 570 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il transito di contingente del personale della Guardia di Finanza, disciplinato dall’art. 68-bis d.lgs. n. 199/1999, è subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione, da intendersi in senso ampio e riferibili, in modo alternativo e non cumulativo, alla situazione di forza del reparto di appartenenza, al contesto provinciale e regionale, alle contingenze operative del Comando di provenienza e alle circostanze ostative legate al peculiare profilo di impiego del militare. Al fine di denegare il transito è sufficiente l’evidenziazione, purché non erronea, irragionevole o arbitraria, di reali e non insignificanti carenze di organico nel reparto e nel ruolo ricoperto dall’interessato. Le mere aspirazioni del militare a una collocazione ritenuta più congeniale recedono dinanzi alle oggettive esigenze di servizio, non essendo configurabile un sindacato sostitutivo del giudice amministrativo sulle scelte organizzative riservate all’Amministrazione militare.
Il Fatto
La ricorrente, militare della Guardia di Finanza in servizio presso un Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, aveva presentato istanza di transito dal contingente ordinario a quello di mare. L’istanza veniva respinta con determinazione del Comando Generale, sulla base del carattere eccezionale dell’istituto e del deficit di personale nel contingente di provenienza.
Proposto ricorso, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare sotto forma di remand, rilevando la distonia del richiamo a un protocollo d’intesa ormai cessato. A seguito del riesame, l’Amministrazione rigettava nuovamente l’istanza; avverso tale atto la ricorrente proponeva motivi aggiunti, cui seguiva un ulteriore remand per l’acquisizione dei pareri del Comando Regionale e Provinciale e, infine, un terzo diniego, impugnato con secondi motivi aggiunti.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio dichiara improcedibili il ricorso principale e i primi motivi aggiunti, essendo le determinazioni impugnate state superate e annullate dai provvedimenti sopravvenuti. Residua il secondo atto di motivi aggiunti, scrutinato nel merito e ritenuto infondato.
Il Tribunale richiama la disciplina dell’istituto del transito di contingente e rileva che l’art. 68-bis d.lgs. n. 199/1999 subordina il passaggio alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione. La circolare applicativa prevede che il competente Ufficio Personale valuti la situazione di forza della sede, il contesto provinciale e regionale, le contingenze operative e il peculiare profilo di impiego, connotando l’istituto in termini di eccezionalità rispetto alle ordinarie procedure reclutative.
Quanto all’eccezionalità, la ricorrente deduce che la procedura si ripete ciclicamente ogni anno. La Corte replica che la periodicità attiene soltanto alla possibilità di presentare l’istanza nel periodo indicato e non alla decisione di disporre il cambio di contingente, che deve tener conto di un coacervo di elementi. Il dato della complessiva parsimonia nell’accoglimento delle istanze conferma il carattere eccezionale dell’istituto.
Nel merito, i pareri del Comando Regionale e Provinciale hanno evidenziato un deficit di organico nel ruolo ricoperto dalla ricorrente, tale da rendere non irragionevole la conclusione che il transito accentuerebbe una disfunzionalità già presente. Il Collegio osserva che l’assunto circa l’ordinarietà dell’incarico e la spendibilità degli skills nel contingente di mare si risolve in valutazioni di mera opportunità, di esclusiva pertinenza amministrativa.
La censura di disparità di trattamento è giudicata infondata per difetto della prova rigorosa dell’identità assoluta delle situazioni. I pareri favorevoli delle articolazioni del contingente di mare sono dichiarati irrilevanti, spettando la competenza finale al Comando Generale, unico titolare della visione complessiva del personale e delle esigenze di dispiegamento sul territorio.
Nota della Redazione
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