Sospensione cautelare dell’accertamento tributario e motivi di appello (TAR Abruzzo n. 29 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disposizione di cui all’art. 12, comma 1, l. n. 521/1988 non consente di equiparare all’assenza per malattia il periodo in cui il dipendente, assente per un periodo superiore a tre mesi, rimane in attesa del giudizio di idoneità psicofisica da parte della Commissione Medica Ospedaliera, costituente presupposto per la riammissione in servizio. Tale periodo, qualora non imputabile al dipendente, non può risolversi in suo danno, né ai fini del computo del periodo di comporto, né ai fini del trattamento economico. Il relativo termine di conclusione del procedimento di accertamento è fissato in quarantacinque giorni dall’art. 198, commi 4 e 5, d.lgs. n. 66/2010.
Il Fatto
Un Vigile del Fuoco, assente per malattia a seguito di un sinistro stradale e dichiarato guarito, veniva sottoposto all’accertamento obbligatorio della piena idoneità al servizio d’istituto, conclusosi con esito positivo solo dopo il decorso del termine di legge. Per il periodo intercorrente tra la guarigione clinica e la riammissione in servizio, l’amministrazione aveva qualificato l’assenza come malattia generica, applicando la decurtazione del 10% della retribuzione e computando il periodo nel triennio di riferimento per il comporto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esperito il doveroso tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 12, comma 1, l. n. 521/1988, ha escluso che la norma imponga la prosecuzione coattiva dello stato di malattia. Essa si limita a vietare la riammissione al servizio fino all’accertamento dell’idoneità, senza statuire che il relativo periodo sia equiparato all’assenza per malattia anche ai fini del comporto e del trattamento economico.
La Corte ha valorizzato il riferimento all’episodio morboso in corso contenuto nell’art. 15, comma 1, d.P.R. 7 maggio 2008, rilevando che il triennio per il calcolo delle assenze decorre dalla certificazione di guarigione. Ha, inoltre, evidenziato la funzione di tutela della disciplina, desumibile dal carattere tassativo delle cause di decadenza dall’impiego, tutte imputabili al dipendente.
In applicazione del principio affermato, il Collegio ha accertato che il periodo di attesa, complessivamente pari a quarantasette giorni, non poteva superare il termine di quarantacinque giorni previsto per la conclusione del procedimento di accertamento. Esso, sommato alle assenze già fruite, non determinava il superamento del periodo di nove mesi che legittima la decurtazione retributiva.
Ne è conseguito l’annullamento dell’ordine del giorno impugnato e la condanna dell’amministrazione alla restituzione delle somme trattenute, maggiorate degli interessi legali dalla data del trattenimento all’effettivo soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994.
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Nota della Redazione
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