Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo sanatoria e demolizione (TAR Lazio n. 1621 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta sanatoria delle difformità edilizie contestate e la demolizione spontanea delle opere non sanabili, per come accertate dalle parti e confermate dall’amministrazione, fanno venir meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito sull’ingiunzione a demolire. Il giudizio amministrativo deve pertanto essere chiuso con declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. La chiusura in rito per sopravvenuta carenza di interesse non è di ostacolo alla compensazione integrale delle spese di lite, in ragione della complessità della vicenda.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale le ingiungeva di demolire, per rimettere in pristino, le opere realizzate su un’area di distribuzione carburanti, contestando il mutamento di destinazione d’uso e le difformità rispetto al titolo edilizio. Con il ricorso chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’ingiunzione e degli atti presupposti, compresa la norma tecnica di attuazione del PRG ritenuta ostativa all’installazione di attività commerciali e di ristoro a corredo dell’impianto.
Il Tribunale respingeva l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris; il Consiglio di Stato, in riforma, sospendeva gli effetti degli atti impugnati re adhuc integra. Nel corso del giudizio la ricorrente rappresentava di aver ottenuto la sanatoria edilizia delle contestazioni e di aver demolito spontaneamente le opere non sanabili, così affermando l’avvenuta perdita di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le difese delle parti e la relazione dell’amministrazione, dalla quale emerge la conferma dell’intervenuta sanatoria delle opere per cui è causa. Roma Capitale si limita a contestare l’omessa trasmissione della comunicazione di fine lavori, circostanza che la ricorrente ha documentato depositando in atti la comunicazione del 10.12.2025.
Secondo la ricostruzione accolta dal Tribunale, le contestazioni relative al carattere abusivo delle opere — illegittimo mutamento di destinazione d’uso e difformità rispetto al titolo edilizio — hanno formato oggetto di sanatoria edilizia nonché di demolizione spontanea. Su questo punto l’amministrazione nulla ha controdedotto in replica.
Il venir meno delle opere e delle difformità che avevano giustificato l’ingiunzione priva di oggetto l’interesse sostanziale del ricorrente. Il Collegio applica quindi l’art. 84, comma 4, c.p.a., dichiarando l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La definizione in rito, unita alla complessità della vicenda, giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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