Autorizzazione unica FER e conferenza di servizi: dissenso comunale non qualificato (C.G.A.R.S. n. 346 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili, ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi decisoria ha valore di atto endoprocedimentale a contenuto consultivo, distinto dal provvedimento finale che incide sulle posizioni soggettive. Ne deriva che la Regione, autorità procedente, può integrare la motivazione della determinazione conclusiva prendendo posizione sul parere espresso in conferenza, senza che ciò determini uno spostamento di competenze. Il dissenso isolato di un Comune non titolare di interessi qualificati ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003 e art. 14-bis, comma 2, lett. c), l. n. 241/1990 può essere superato mediante autorizzazione in variante allo strumento urbanistico. Nel processo amministrativo è inammissibile, ex art. 104 Cod. proc. amm., la censura formulata per la prima volta in appello.

Il Fatto

Il Comune appellante aveva impugnato davanti al TAR Sicilia la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e il successivo D.R.S. n. 182/2024, con cui l’Amministrazione regionale aveva autorizzato una società, ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, a realizzare un impianto fotovoltaico a terra nel proprio territorio, con le opere connesse e le infrastrutture necessarie.

Il Comune aveva in precedenza respinto, con atto non impugnato, l’istanza di procedura abilitativa semplificata ex art. 6 del d.lgs. n. 28/2011, rilevando perplessità di conformità urbanistica. Davanti al TAR deduceva la violazione delle norme sulla conferenza “decisoria” e la carenza di bilanciamento degli interessi configgenti, per la mancata valutazione del proprio parere contrario. Il TAR respingeva l’impugnativa nel merito, compensando le spese. Il Comune ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio conferma il carattere endoprocedimentale della determinazione conclusiva della conferenza. Richiama il consolidato orientamento, ribadito da Cons. Stato, IV, n. 2181 del 2024 e da Cons. Stato, n. 1718 del 2014: il procedimento ha struttura dicotomica, poiché solo il provvedimento finale regionale incide direttamente sulle posizioni degli interessati.

La conferenza è un modulo organizzativo di accelerazione e coordinamento, non un organo che si sostituisce alle amministrazioni convocate. La Regione, pertanto, può integrare la motivazione prendendo posizione sul parere emerso in conferenza, poiché il modulo semplificatorio non sposta le competenze.

Quanto al merito, il Consiglio esclude che il Comune sia titolare di interessi qualificati: non è autorità preposta alla tutela di interessi ambientali, paesaggistici, culturali o sanitari. Il suo dissenso isolato, fondato su vincoli urbanistici, può essere superato con l’autorizzazione in variante ex art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003.

Sul lamentato superamento del regolamento comunale e del piano di protezione civile, il Consiglio osserva che è il parere comunale, non il provvedimento regionale, a fondarsi su vincoli urbanistici ostativi. Il richiamo al principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili ammette eccezioni per salute, paesaggio e assetto urbanistico (Corte cost. n. 69 del 2018; n. 13 del 2014; n. 224 del 2012), ma è nella sede procedimentale che va operata la valutazione sincronica degli interessi.

Le censure relative al regolamento comunale e ai limiti di densità fondiaria ex art. 9 d.P.R. n. 380/2001 sono dichiarate inammissibili ex art. 104 Cod. proc. amm., perché nuove in appello. L’appello è respinto, con compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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