Ottemperanza e documentazione: rilievo d’ufficio del TAR sulla mancata prova del giudicato (TAR Puglia n. 77 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la parte ricorrente ha l’onere di provare l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di cui chiede l’esecuzione, producendo la sentenza stessa, il certificato di non proposizione dell’impugnazione e la prova della sua notificazione. L’assenza di tali documenti nel fascicolo telematico integra una questione preliminare di rito che il giudice amministrativo può e deve rilevare d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alla parte un termine per presentare memorie e integrare la documentazione, prima di pronunciarsi sull’ammissibilità del ricorso.

Il Fatto

La controversia trae origine da una sentenza del Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di una docente, riconoscendole il diritto al beneficio economico della Carta Docente per l’anno scolastico 2023/2024. Avendo l’Amministrazione lasciato ineseguita la pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e, in via subordinata, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, dopo il passaggio in decisione della causa, ha rilevato una questione preliminare di rito che ostacola l’esame nel merito del ricorso. In particolare, è emerso che nel fascicolo telematico non risultano depositati né visibili gli allegati essenziali: la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, il certificato attestante la mancata proposizione dell’impugnazione e l’attestazione di notifica della sentenza stessa.

Tale carenza documentale è stata ritenuta dal Tribunale ostativa alla verifica dell’ammissibilità del ricorso, in quanto non consente di accertare l’esistenza e l’efficacia del giudicato che costituisce il presupposto indefettibile dell’azione di ottemperanza. Il giudice amministrativo ha quindi esercitato il potere di rilievo d’ufficio previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a..

Sulla base di tale norma, il Tribunale ha assegnato alla parte ricorrente un termine di trenta giorni per presentare memorie vertenti esclusivamente sulla predetta questione e per depositare gli allegati mancanti. Ha conseguentemente rinviato la causa alla camera di consiglio del 29 aprile 2026 per le ulteriori determinazioni, sospendendo ogni decisione nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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