Esclusione da bando per documentazione in realtà allegata: annullamento (TAR Lazio n. 1598 del 27.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
E’ illegittima, per errore di fatto, l’esclusione da una procedura di finanziamento fondata sull’assenza di un documento che la domanda telematica risulta invece aver allegato, come attestato dalla ricevuta di presentazione e dalla produzione documentale. Una volta accertata la regolare allegazione della documentazione richiesta dal bando, restano assorbite le questioni ulteriori sulla vincolatività delle prescrizioni e sulla necessità del soccorso istruttorio. Ne deriva l’annullamento degli atti di esclusione, con condanna dell’amministrazione alle spese.

Il Fatto

Il ricorrente presentava domanda di contributo nell’ambito del bando “Sport e periferie 2020”, finalizzato alla riqualificazione di impianti sportivi in aree svantaggiate. Con decreto del 13 settembre 2021 il Dipartimento per lo Sport approvava la graduatoria e l’elenco delle domande non ammissibili; il ricorrente vi compariva tra gli esclusi per asserita violazione del par. 6 lett. d) e del par. 8 lett. g) del bando, per non aver allegato la documentazione di verifica e validazione del livello di progettazione.

Il ricorrente impugnava gli atti, replicando le censure con motivi aggiunti avverso la graduatoria rettificata approvata con decreto del 25 marzo 2022, nella quale la sua domanda restava nell’elenco delle non ammissibili. Respinta la domanda cautelare e integrato il contraddittorio, la causa giungeva alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice accoglie il ricorso rilevando, con valore assorbente, il palese errore di fatto su cui si fonda l’esclusione. Il par. 6 lett. d) del bando impone di allegare, all’atto dell’inserimento telematico della domanda, la documentazione concernente la verifica preventiva e la validazione del livello di progettazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016; il par. 8 lett. g) sancisce l’esclusione delle richieste prive della documentazione e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 6.

Il Collegio osserva che l’assenza di tale documento è smentita per tabulas dalla produzione del ricorrente: il verbale di verifica e validazione risulta depositato e la ricevuta telematica della domanda, con riepilogo della documentazione a corredo, ne attesta il deposito. La circostanza non è puntualmente contestata dalla difesa dell’amministrazione.

La difesa pubblica insiste piuttosto sulla natura della procedura, sulla vincolatività delle prescrizioni del bando in tema di allegazioni documentali e sulla non necessità del soccorso istruttorio. Si tratta, per il Tribunale, di questioni ulteriori che non rilevano una volta accertata la corretta presentazione della domanda, con l’allegazione degli atti che si assumevano mancanti.

Accertato l’errore di fatto, la censura assorbe ogni altro profilo. Gli atti impugnati sono quindi annullati nella parte in cui escludono il ricorrente dalla procedura. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell’amministrazione, mentre sono compensate nei confronti della parte controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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