Autotutela doverosa e annullamento della stabilizzazione del precario (TAR Calabria n. 1034 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di stabilizzazione del personale precario l’annullamento in autotutela degli atti e del contratto stipulato è espressione di un potere doveroso quando la selezione si è svolta in violazione dei vincolanti obblighi di legge in tema di programmazione del fabbisogno e di riserva dei posti all’accesso esterno. In tale ipotesi non si applicano i presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, perché l’amministrazione agisce per ripristinare la legalità dell’azione amministrativa e non nell’esercizio di una scelta discrezionale comparativa degli interessi. La natura vincolata dell’atto esclude inoltre la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, operando la dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente aveva partecipato alla procedura di stabilizzazione del personale precario avviata dal Comune ai sensi dell’art. 3, comma 5, del d.l. n. 44/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 74/2023. Superata la selezione, aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato e parziale, con superamento del periodo di prova.

A distanza di circa undici mesi, la Commissione Straordinaria ha annullato in autotutela la programmazione della procedura e, con successiva determinazione, gli atti di indizione e di approvazione dell’esito, disponendo la caducazione e risoluzione del contratto. Il lavoratore ha impugnato gli atti davanti al giudice amministrativo. Dopo una pronuncia di difetto di giurisdizione del TAR, il Consiglio di Stato ha affermato la giurisdizione amministrativa, con rimessione della causa in riassunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso, respingendo anzitutto i vizi procedimentali. L’amministrazione ha motivato le ragioni dell’omessa comunicazione di avvio, riconducibili alla necessità di conformare l’attività programmatoria alla normativa vigente. Trattandosi di obblighi legali vincolanti in materia di fabbisogno del personale, la delibera ha natura vincolata: difetta il presupposto della comunicazione, poiché l’apporto partecipativo non avrebbe potuto modificare il contenuto dell’atto. Opera quindi la dequotazione dei vizi formali, con il richiamo a Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 1215 del 2023.

Nel merito il TAR esclude la violazione dei presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Gli atti si fondano sulla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2696 del 7.9.2023, che ha segnalato l’irregolarità della procedura per la mancata copertura del 50% dei posti mediante accesso dall’esterno, riserva non riscontrata nella delibera di Giunta.

Il Collegio richiama l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui le stabilizzazioni si effettuano, in presenza dei requisiti soggettivi, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle dotazioni organiche e della programmazione triennale del fabbisogno (Cass. civ., Sez. Un., n. 1966 del 2017). L’annullamento è stato adottato al solo fine di ripristinare la legalità, senza che si imponesse il rispetto dei presupposti dell’autotutela ordinaria.

Si configura pertanto un caso di autotutela doverosa: se il potere di annullamento ha natura discrezionale, esistono ipotesi eccezionali in cui esso è imposto da conclamate esigenze di legalità (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 784 del 2026). L’amministrazione ha così correttamente annullato le determinazioni e risolto il contratto.

Quanto all’ulteriore censura, il TAR rileva che l’irregolarità segnalata ha riguardato la sola posizione del ricorrente, mentre la copertura dell’altra unità ha rispettato la riserva del 50% dei posti per l’accesso esterno. In conclusione il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la complessità dei profili fattuali e interpretativi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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