Atti endoprocedimentali lesivi e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Veneto n. 1684 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo un atto endoprocedimentale è impugnabile in via autonoma solo in casi eccezionali: quando, per la sua natura vincolata, sia idoneo a conformare in via inderogabile il contenuto dell’atto conclusivo del procedimento, ovvero quando, pur interlocutorio, comporti un arresto procedimentale e sia direttamente lesivo della sfera giuridica del destinatario. La sopravvenuta adozione, a procedimento pendente, di un provvedimento che riconosce l’integrazione economica richiesta e definisce la misura della compartecipazione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., ove l’atto conclusivo non sia tempestivamente impugnato. La declaratoria di improcedibilità non preclude una sommaria delibazione nel merito della pretesa azionata al limitato fine della pronuncia sulle spese di lite, secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Il Fatto
Una persona con grave disabilità, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, era ospite di una comunità alloggio; la famiglia ne aveva disposto il trasferimento in una diversa struttura, caratterizzata da una retta di degenza superiore, nonostante il parere negativo dell’Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD) che aveva espresso un giudizio di inappropriatezza per il rischio di scompenso psichico. Con istanza del 7 aprile 2025 l’interessata aveva chiesto al Comune la determinazione della compartecipazione a suo carico e l’integrazione della quota sociale della retta, in base all’ISEE e al d.P.C.M. n. 159/2013.
Con nota del 5 maggio 2025 l’Amministrazione, pur dando atto che era in corso l’approvazione del provvedimento di definizione del contributo, comunicava di non voler sostenere la maggiore spesa derivante dal trasferimento, confermando il valore del contributo già concesso per l’anno precedente e facendola rimanere a carico della famiglia, salvo il reinserimento nella struttura originaria. Avverso tale nota la ricorrente ha proposto ricorso, deducendo plurimi motivi, tra cui la violazione della disciplina ISEE e del diritto di libera scelta dell’assistito di cui all’art. 8-bis, comma 2, d.lgs. n. 502/1992.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha innanzitutto disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. Richiamando la giurisprudenza consolidata, secondo cui un atto endoprocedimentale è impugnabile solo in via eccezionale, ha ritenuto che la nota del 5 maggio 2025 non avesse finalità meramente interlocutoria. Essa, infatti, pur collocandosi all’interno del procedimento, conformava in modo definitivo la determinazione conclusiva, negando l’integrazione per la maggiore spesa e ponendola a carico della famiglia: una lesione attuale e concreta della sfera giuridica della destinataria, che ne giustificava l’impugnazione autonoma.
L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è stata invece accolta. Dopo la notifica del ricorso, il Comune aveva adottato la determinazione dirigenziale n. 689 del 9 luglio 2025, riconoscendo a favore della ricorrente un contributo di € 40.000,00 per l’annualità in corso, alla luce dell’esito favorevole dell’UVMD all’inserimento in istituto e dell’assenza di mezzi economici adeguati al pagamento dell’intera quota. L’ente aveva inoltre considerato la revoca, da parte dei familiari, dell’impegno a contribuire al pagamento della retta.
La Corte ha escluso che possa permanere l’interesse alla decisione per il solo fatto che l’atto sopravvenuto non richiami espressamente l’ISEE o il d.P.C.M. n. 159/2013. La ricorrente non aveva impugnato la determinazione conclusiva nel termine di decadenza, cosicché era venuta meno una delle condizioni dell’azione; né aveva fornito alcuna prova che il contributo fosse stato determinato senza considerare la capacità economica secondo il sistema ISEE. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
La declaratoria di improcedibilità ha comunque consentito una delibazione sommaria della pretesa, ai fini della pronuncia sulle spese. Il Collegio ha ritenuto di compensarle, considerando che la nota impugnata non escludeva la determinazione del contributo sulla base dell’ISEE, ma limitava il diniego alla sola maggiore spesa derivante dal trasferimento in una struttura con retta più elevata. Ha infine confermato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e liquidato il compenso del difensore in € 1.300,00, già dimidiato ai sensi dell’art. 130 del d.P.R. n. 115/2002, con applicazione dell’art. 82 del medesimo decreto e dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014, per la riduzione dei parametri medi.
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Nota della Redazione
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