Silenzio qualificato sull’accesso agli atti esclude l’indennizzo da ritardo (TAR Lazio n. 1541 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, il silenzio serbato dall’amministrazione equivale a rigetto per espressa previsione normativa, ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Tale ipotesi integra un silenzio qualificato e resta pertanto esclusa dal perimetro applicativo dell’indennizzo da mero ritardo disciplinato dall’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990. Ne consegue che la pretesa indennitaria non può essere accolta neppure quando l’amministrazione provveda in corso di giudizio, determinando la cessazione della materia del contendere sull’accesso. La declaratoria di cessazione presuppone che l’istanza non sia meramente reiterativa di precedenti richieste non accolte.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolgeva alla Commission for the Control of Interpol’s Files per conoscere un eventuale proprio coinvolgimento in procedimenti attivati presso tale Autorità. Su sollecitazione della stessa Interpol, presentava analoga istanza al Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia con tre distinte richieste, trasmesse a mezzo posta elettronica certificata, finalizzate a conoscere eventuali comunicazioni del proprio nominativo a Interpol o ad altre forze di polizia estere.

Non ricevendo riscontro, il ricorrente proponeva ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. per l’accertamento del silenzio-inadempimento, la condanna dell’amministrazione a provvedere e al pagamento dell’indennizzo per il ritardo, oltre alla nomina di un commissario ad acta. Costituitosi il Ministero dell’Interno, questi rappresentava di non aver mai ricevuto la prima istanza e di aver riscontrato le successive con nota del 19 dicembre 2025, depositata in giudizio il 22 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Rileva che, quanto alle istanze dell’11 dicembre 2024 e del 7 settembre 2025, il ricorso è tardivo e dunque inammissibile, essendo proposto oltre il termine di cui all’art. 116 cod. proc. amm. Quanto all’istanza del 20 settembre 2025, la stessa sarebbe inammissibile in quanto meramente reiterativa delle precedenti richieste non accolte, secondo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 6/06.

Tuttavia, in ragione di quanto dichiarato dal ricorrente con la memoria del 30 dicembre 2025, il Tribunale riconosce la sussistenza dei presupposti per dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine all’accesso. L’amministrazione ha infatti fornito riscontro all’istanza in data 22 dicembre 2025, assicurando al ricorrente piena soddisfazione della propria pretesa conoscitiva.

La parte più rilevante della decisione riguarda la richiesta di indennizzo da mero ritardo, che il Collegio respinge. In materia di accesso agli atti, il silenzio dell’amministrazione equivale, per espressa previsione normativa, a rigetto: lo stabilisce l’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990. Si tratta dunque di un’ipotesi di silenzio qualificato, che l’art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 esclude espressamente dall’ambito di applicazione dell’istituto indennitario.

Il ragionamento del Tribunale è lineare: laddove la legge attribuisce al silenzio un significato provvedimentale tipico, non vi è spazio per la pretesa indennitaria, che presuppone un’inerzia priva di qualificazione normativa. La circostanza che l’amministrazione abbia poi provveduto in corso di causa non muta la natura qualificata del silenzio, né riapre il perimetro applicativo dell’art. 2-bis. In ragione dell’esito complessivo del giudizio, il Collegio compensa integralmente le spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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