Ottemperanza alla sentenza del giudice ordinario sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 2691 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza avverso il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, ai sensi dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669. L’accoglimento dell’ottemperanza presuppone la prova documentale della spettanza degli importi riconosciuti e l’assenza di allegazioni sull’avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione. La nomina del commissario ad acta costituisce rimedio satisfattivo idoneo a garantire l’esecuzione del giudicato. La condanna al pagamento di un’ulteriore somma ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve essere respinta quando risulti manifestamente iniqua, tenuto conto delle circostanze che hanno determinato il ritardo, riconducibili all’eccezionale mole di contenzioso seriale in materia di carta del docente.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese una sentenza, passata in giudicato, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per l’importo di 500,00 euro per l’annualità 2024/2025. Non avendo l’Amministrazione provveduto all’esecuzione della pronuncia, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento del giudicato e chiedendo la nomina di un commissario ad acta nonché la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che dalla notifica della sentenza era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30. Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, in quanto la pretesa della ricorrente era sorretta da idonea documentazione e l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto al giudicato.
Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi dovuti, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inadempimento, il Collegio ha nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che provvederà entro i successivi 60 giorni all’esecuzione dell’incarico, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, direttamente o tramite funzionario delegato, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei suoi compiti istituzionali.
Il Collegio ha invece respinto la domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma di denaro ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15 del 2014 e valutando la manifesta iniquità della penalità nel caso concreto, in ragione dell’avvenuta nomina del commissario e dell’eccezionale mole di contenzioso seriale concernente il rilascio della carta elettronica del docente.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, liquidate in 800,00 euro per compensi e spese oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha tenuto conto, nella quantificazione, del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche questioni di fatto e di diritto, richiamando Consiglio di Stato, Sez. VII, 24 aprile 2026, n. 3221.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.