Scissione parziale e NewCo soggette a controllo ex art 5 TUSP (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 275 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale autorizza una scissione parziale in senso stretto, finalizzata alla costituzione di una società beneficiaria interamente partecipata, rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016, poiché l’operazione determina l’acquisto ex novo della qualifica di socio in un organismo societario di nuova costituzione. Il controllo della Corte dei conti può esercitarsi anche dopo il deposito del progetto di scissione e l’approvazione assembleare, purché la stipula dell’atto pubblico non sia ancora avvenuta e l’efficacia della delibera assembleare sia sottoposta a condizione sospensiva. Restano estranee al vaglio le operazioni meramente programmatorie, prospettiche o condizionate al perfezionamento di altre vicende non ancora definite.

Il Fatto

Il Comune trasmette alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui approva il progetto di scissione parziale proporzionale del ramo igiene urbana della società partecipata in house, con costituzione di una nuova società a responsabilità limitata unipersonale interamente detenuta dall’ente. L’operazione si inserisce nel più ampio percorso di aggregazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nell’ATO di riferimento, avviato nel 2011 e conclusosi con l’affidamento del servizio a un gestore unico.

La società scissa è un operatore multiservizi che ha continuato a svolgere il servizio di igiene urbana sul territorio comunale in regime transitorio, in attesa del conferimento del ramo d’azienda nel gestore unico. Il Comune chiede il parere previsto dalla legge, sottoponendo a condizione sospensiva l’efficacia della delibera assembleare straordinaria sino all’esito del pronunciamento della Corte o al decorso del termine per il silenzio-assenso.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla questione preliminare della riconducibilità dell’atto al perimetro oggettivo dell’art. 5 TUSP, che limita il controllo agli atti di costituzione di società e di acquisto di partecipazioni, anche indirette. Richiama il principio di diritto delle Sezioni riunite secondo cui la linea di confine è segnata dall’assunzione della qualità di socio: restano fuori trasformazioni, fusioni e aumenti di capitale che non comportino l’acquisto di tale posizione.

La Corte qualifica l’operazione come scissione parziale propria, che assegna parte del patrimonio a una società di nuova costituzione con attribuzione delle quote ai soci della scissa, senza estinzione di quest’ultima. Adotta la tesi traslativa, seguita dalla giurisprudenza di legittimità, e rileva che la vicenda dà vita a un nuovo organismo societario: l’atto di autorizzazione rientra quindi nel perimetro di cognizione, determinando l’acquisizione ex novo della qualifica di socio.

Sul piano temporale, la Sezione osserva che l’operazione si articola in progetto, delibera assembleare e stipula dell’atto di scissione, con efficacia dall’iscrizione nel registro delle imprese. Poiché la costituzione della società avverrà solo con l’atto pubblico, decorso il termine di sessanta giorni, e poiché la delibera assembleare è gravata da condizione sospensiva, l’atto si colloca nell’intermezzo tra fase pubblicistica e attuazione privatistica: il controllo è utile ed effettivo.

La Corte esclude invece dal proprio esame le operazioni future prospettate dal Comune, ossia l’aumento di capitale della beneficiaria mediante conferimento delle azioni detenute in altra società e il successivo conferimento della NewCo nel gestore unico. Tali atti hanno natura programmatoria, prefigurano vicende eventuali e dipendono dal perfezionamento di operazioni presupposte ma non definite.

Nel merito, la Sezione ritiene tendenzialmente assolto l’onere di motivazione analitica: il servizio di igiene urbana è pacificamente riconducibile ai servizi di interesse generale; l’indispensabilità dello strumento societario emerge dalla struttura del gestore unico, articolata in società operative locali, e dall’impossibilità di utilizzare la società già partecipata da altro Comune. La sostenibilità finanziaria oggettiva è suffragata da un Business Plan asseverato, con indicatori di bilancio e rendiconti; quella soggettiva non comporta esborsi diretti. La Corte formula osservazioni su alcune clausole statutarie e raccomanda di perimetrare il regime dei finanziamenti dei soci.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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