Autoconsumo non provato esclude l’incentivo Parco Agrisolare (TAR Lazio n. 1249 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone l’esclusione da un contributo pubblico è plurimotivato quando contiene più ragioni autonome, ciascuna di per sé idonea a sorreggere la parte dispositiva. In tale ipotesi il ricorrente deve contestare specificamente ogni profilo autonomo: è sufficiente che una sola motivazione resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne dalle censure. Nel settore degli incentivi Parco Agrisolare, il rispetto del vincolo di autoconsumo costituisce requisito di ammissibilità che deve essere provato con evidenze documentali adeguate, in particolare bollette elettriche; la sola produzione di una bolletta semestrale non consente di verificare il consumo medio annuo e giustifica l’esclusione.
Il Fatto
Una società cooperativa agricola impugna davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il GSE ha disposto l’esclusione della sua richiesta di contributo in conto capitale, pari a € 90.016,00, dalla procedura di finanziamento prevista nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2 “Parco Agrisolare”, finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 27,28 kW. La ricorrente impugna altresì i decreti ministeriali presupposti, il terzo avviso, il regolamento operativo del GSE e l’elenco consolidato dei beneficiari ammessi.
Il GSE ha escluso la società per due ragioni: un’anomalia nella relazione di calcolo del fabbisogno elettrico, che indica quale combustibile la sansa disoleata in sacchi, non presente tra quelli ammessi dalla tabella 3 del regolamento operativo, e il mancato rispetto del vincolo dell’autoconsumo. La ricorrente contesta la qualificazione della sansa e deduce la violazione dei principi di massima partecipazione e par condicio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso per un profilo dirimente: il superamento del limite dell’autoconsumo dell’impianto, non adeguatamente contestato dalla ricorrente. Le censure sull’inammissibilità della sansa quale combustibile restano assorbite.
In via preliminare il TAR riconosce la natura plurimotivata del provvedimento di esclusione. Le ragioni autonome sono due: l’indicazione della sansa nella relazione di calcolo e la mancanza di conformità al vincolo dell’autoconsumo. Ciò emerge dal provvedimento conclusivo e dalle due richieste di chiarimenti endoprocedimentali. Ne deriva che il provvedimento plurimotivato deve essere contestato specificamente quanto a ogni profilo autonomo, altrimenti è sufficiente che una sola motivazione resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne dalle censure, secondo costante giurisprudenza (Cons. Stato, II, 7979 del 25 agosto 2023).
Nel merito il Collegio richiama l’art. 2, comma 3, del decreto del MASAF del 19 aprile 2023 e l’art. 1, comma 1, lett. a), del D.M. cit., secondo cui gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se finalizzati a soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la capacità produttiva annua non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica. La vendita di energia in rete è consentita solo se rispettato il limite di autoconsumo medio annuale.
La ricorrente ha prodotto una sola bolletta elettrica attestante il consumo di sei mesi, da luglio a dicembre 2021, periodo in cui il consumo è alto per la raccolta delle olive e la molitura. Rimane non provato quale sia il consumo annuo e se il consumo medio rispetti il requisito dell’autoconsumo. L’estratto storico richiamato in bolletta quantifica i consumi solo tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, senza documentare i restanti sei mesi. Il Collegio richiama la propria giurisprudenza: la scelta di richiedere le bollette per provare il requisito è ragionevole e motivata (TAR Lazio, III-ter, 13670/2024; in senso conforme III-ter, 7591/2025).
Il mancato rispetto del requisito è confermato dalla stessa istanza di partecipazione, in cui la ricorrente ha dichiarato un consumo annuo di 14.456 kWh, un fabbisogno termico di 15.572 kWh e una producibilità attesa dall’impianto di 31.455,03 kWh: è la stessa parte ad aver dichiarato una producibilità superiore al consumo e al fabbisogno aziendale. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna alle spese in favore del GSE, liquidate in € 2.500 oltre oneri, e compensazione nei confronti dei Ministeri costituiti.
Nota della Redazione
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