Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 1247 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in presenza di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. Fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente ha piena disponibilità dell’azione e può provocare la presa d’atto del giudice, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. In assenza di repliche o diverse richieste delle controparti, il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio la nota con cui il Gestore dei Servizi Energetici ha disposto l’esclusione della sua richiesta di ammissione al contributo in conto capitale per un progetto agrivoltaico da finanziare nell’ambito del PNRR, insieme agli atti presupposti e connessi e, in via subordinata, alle regole operative richiamate in ricorso. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al contributo.
Nel corso del giudizio la stessa parte, con dichiarazione versata in atti l’11 novembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse a coltivare il giudizio. La controversia giunge quindi alla decisione in una fase in cui è la stessa ricorrente a non chiedere più una pronuncia di merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse preclude al giudice qualsiasi valutazione nel merito della pretesa. Il principio è qualificato come jus receptum della giurisprudenza amministrativa: il giudice non può procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma può soltanto adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa.
Il fondamento è individuato nel principio dispositivo, inteso in senso ampio: nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione. Entro quel limite può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando così la semplice presa d’atto del giudice.
A sostegno dell’orientamento il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379. La condizione operativa è l’assenza di repliche o diverse richieste delle parti resistenti: qui nessuna richiesta contraria risulta avanzata.
In applicazione del principio, il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese di lite sono compensate fra tutte le parti, in considerazione della natura e delle ragioni della decisione.
Nota della Redazione
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