Collaborazioni accademiche non integrano l’obbligo di astensione del commissario (TAR Lazio n. 1250 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per il conferimento di assegni di ricerca, le ordinarie collaborazioni di tipo scientifico e accademico tra commissario e candidato non integrano di per sé causa di astensione o di incompatibilità, salva la prova di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali, talmente intenso da rendere la valutazione non oggettiva e genuina. La legge n. 240/2010 non impone il sorteggio dei commissari, rimettendo all’autonomia statutaria degli Atenei la relativa scelta, e le previsioni dell’ANAC hanno valore meramente indicativo. La qualificazione di uno scritto come “in corso di pubblicazione” non integra falsa rappresentazione quando l’elaborato sussiste ed è stato accettato dalla rivista. Nelle valutazioni comparative accademiche non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, essendo sufficiente un accertamento globale e complessivo, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento.

Il Fatto

Un candidato impugna gli atti della procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Roma La Sapienza per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di dodici mesi nel settore scientifico-disciplinare GIUR-08/A – diritto tributario. Il ricorso investe il decreto con cui è stato dichiarato vincitore il controinteressato, unitamente al bando, al decreto di nomina della Commissione, ai verbali e alla relazione finale.

Il ricorrente chiede l’esclusione del candidato risultato vincitore, ovvero la rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione. Propone quattro motivi: difetto di imparzialità dei commissari per i rapporti accademici con il vincitore; mancata nomina per sorteggio; dichiarazioni non veritiere nel curriculum del vincitore; omessa predeterminazione di sub-criteri e difetto di motivazione nel giudizio comparativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge integralmente il ricorso. Sul primo motivo osserva che nella comunità accademica è fisiologico sviluppare forme di collaborazione didattica e scientifica, che non costituiscono necessariamente motivo di astensione dalle commissioni di concorso. La previsione di ulteriori regole di incompatibilità è rimessa al Legislatore o all’autonomia regolamentare degli Atenei: un’interpretazione estensiva dell’art. 51, comma 2, cod. proc. civ. o dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990 risulterebbe rischiosa in termini di certezza del diritto.

Considerata la delibera ANAC 209/2017, il giudice amministrativo richiama il proprio orientamento: serve un quid pluris, cioè la prova di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali, come nel caso del coautoraggio della quasi totalità delle pubblicazioni di un candidato. Nel caso di specie la partecipazione della presidente della Commissione al collegio del dottorato del vincitore, la presidenza di una precedente commissione giudicatrice e la condivisione di un comitato editoriale non raggiungono tale soglia.

Sul secondo motivo il Collegio ribadisce che la legge n. 240/2010 non prevede alcun obbligo di sorteggio per la nomina delle commissioni, in linea con i principi di responsabilità e autonomia degli Atenei, né il regolamento d’Ateneo lo impone. Le previsioni della delibera ANAC 25/2020 hanno valore indicativo e non vincolante.

Il terzo motivo concerne due pubblicazioni dichiarate in corso di pubblicazione. Una risulta accettata e pubblicata; l’altra, accettata da una rivista con attività poi sospesa, integra al più una mancanza di esattezza nella qualificazione, non una falsa rappresentazione. Dirimente è che l’inclusione dello scritto non incide sul divario di diciannove punti, difettando la prova di resistenza.

Sul quarto motivo, i criteri risultano indicati e il percorso logico della Commissione ricostruibile. Nelle valutazioni comparative accademiche non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, ma un accertamento globale e complessivo, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento. Il ricorrente contrappone un mero apprezzamento quantitativo dei propri titoli, non idoneo a dimostrare disparità di trattamento. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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