Verifica anomalia offerta e clausola sociale negli appalti di igiene urbana (TAR Lombardia n. 2852 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di verifica di anomalia dell’offerta, l’operatore economico che si sia impegnato al riassorbimento del personale del gestore uscente può legittimamente dislocare parte di tale personale in altre commesse contestualmente gestite, senza incorrere in violazione della clausola sociale. La stazione appaltante non è tenuta a esigere una dimostrazione puntuale della ricollocazione dei singoli lavoratori, essendo sufficiente che l’offerta sia sostenibile nel suo complesso e che risulti rispettato il trattamento retributivo minimo previsto dalla contrattazione collettiva. Il requisito di capacità tecnica relativo a pregressi servizi in un ambito territoriale di almeno 5.500 abitanti deve essere interpretato secondo il favor partecipationis, riferendosi alla somma complessiva degli abitanti serviti e non a ciascun singolo servizio. Le censure avverso i punteggi tecnici attribuiti dalla commissione giudicatrice sono inammissibili laddove il ricorrente ometta di indicare il risultato utile finale derivante dall’accoglimento del motivo e gli elementi oggettivi di abnormità del giudizio.
Il Fatto
La società gestore uscente del servizio di igiene urbana per alcuni comuni lombardi ha impugnato l’aggiudicazione della procedura di rinnovo del servizio, lamentando l’illegittima collocazione al secondo posto in graduatoria. La ricorrente ha contestato, tra l’altro, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per assenza del requisito di capacità tecnica, la sottostima del costo del personale rispetto al piano di riassorbimento dei lavoratori già impiegati e l’attribuzione dei punteggi tecnici.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda cautelare, ha fissato l’udienza di merito senza sospendere gli atti impugnati, ritenendo prevalente l’interesse dei comuni alla continuità del servizio. Nel corso del giudizio è stata autorizzata la produzione di una sentenza del Tribunale di Pavia relativa al contenzioso tra un lavoratore del gestore uscente e le società succedute nell’esecuzione del servizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza dell’esposizione sommaria dei fatti, rilevando che l’art. 40, comma 1, lett. c), c.p.a. non prevede sanzioni specifiche e che l’atto introduttivo deve comunque consentire un quadro completo e autosufficiente delle doglianze.
Quanto al primo motivo, relativo alla clausola del disciplinare che richiedeva pregressi servizi “per un ambito territoriale con una popolazione annua servita di almeno 5.500 abitanti”, il Tribunale ha optato per un’interpretazione ispirata al favor partecipationis: la disposizione si riferisce alla somma complessiva degli abitanti serviti dai due servizi richiesti per ciascuna categoria, non già a un unico ambito territoriale di almeno 5.500 abitanti per ciascun servizio. Tale lettura risulta coerente con la proporzione tra il territorio da servire, di circa 5.000 abitanti, e i servizi pregressi.
In ordine alla contestata incongruità dell’offerta per il costo del personale, il Tribunale ha affermato che la verifica di anomalia non richiede la dimostrazione puntuale della ricollocazione dei lavoratori. La clausola sociale di cui all’art. 23, comma 5, del CSA e il riassorbimento prioritario di cui all’art. 57 del d.lgs. n. 36/2023 devono essere contemperati con la libertà di organizzazione imprenditoriale, che consente al concorrente di minimizzare i costi del lavoro sostituendo parzialmente il personale del precedente gestore con proprio personale, purché idoneo alle mansioni e retribuito in modo congruo. La dislocazione dei dipendenti «protetti» in altre commesse dell’aggiudicataria non integra violazione della clausola sociale, né il difetto di istruttoria ex art. 102, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, quando la stazione appaltante ritenga l’offerta sostenibile nel suo complesso.
Il quarto motivo, relativo alla mancata applicazione del metodo MTR-2 Arera di remunerazione del capitale, è stato ritenuto manifestamente infondato, non essendo rinvenibile nella lex specialis alcuna obbligazione in tal senso. Quanto al quinto motivo, concernente i punteggi tecnici, il Tribunale ne ha dichiarato l’inammissibilità per perplessità e indeterminatezza, rilevando che la ricorrente non aveva indicato il risultato utile finale e complessivo dell’accoglimento del motivo, né individuato elementi oggettivi di abnormità della valutazione discrezionale della commissione. Il ricorso è stato integralmente respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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