Nulla osta distacco d’ufficio nel rinnovo permesso ex art 27 TUI (TAR Marche n. 442 del 01.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro altamente specializzato ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998 presuppongono il previo nulla osta al distacco rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione, vincolante per l’emissione del titolo. Tuttavia, finché non sia decorso il quinquennio di durata complessiva massima del trasferimento temporaneo fissato dall’art. 40, comma 5, del d.P.R. n. 394/1999, il diniego di rinnovo fondato sulla sola assenza della proroga del nulla osta è illegittimo. In presenza di un rapporto di lavoro stabile presso la medesima azienda distaccataria, l’amministrazione deve acquisire d’ufficio il nulla osta mancante, in attuazione dei principi di leale collaborazione e semplificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, era entrato in Italia nel dicembre 2020 con visto per lavoro altamente specializzato ex art. 27 del TUI, ottenendo il permesso di soggiorno poi rinnovato fino al 21 aprile 2023, previo nulla osta al distacco presso una società distaccataria. Originariamente assunto con contratto a tempo indeterminato e parziale, era stato poi confermato a tempo pieno, conseguendo la residenza nel Comune di Ancona.

A seguito della stabilizzazione del rapporto, aveva chiesto il rinnovo del permesso con conversione in lavoro subordinato. Il Questore respinse l’istanza perché mancava la proroga del nulla osta da parte dello Sportello Unico, e dichiarò inammissibile una successiva domanda di rilascio, essendo lo straniero rientrato in Italia prima del nuovo nulla osta. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998, che riserva al regolamento di attuazione la disciplina delle modalità e dei termini per il rilascio dei titoli nei casi particolari, fuori dalle quote di ingresso. L’art. 40, comma 5, del d.P.R. n. 394/1999 prevede che il nulla osta riguardi il personale altamente specializzato e che il trasferimento temporaneo non superi, comprese le proroghe, la durata complessiva di cinque anni.

Da tali disposizioni il TAR ricava che il nulla osta al distacco è indefettibile per il rilascio e il rinnovo del titolo: la sua assenza impedisce, di regola, l’emissione del permesso. Nel caso concreto, il diniego era dipeso unicamente dalla mancata proroga del nulla osta, non da un provvedimento negativo dello Sportello Unico.

Il Collegio ritiene però il diniego illegittimo. Il ricorrente ha sempre lavorato presso la stessa azienda distaccataria, per la quale aveva ottenuto il nulla osta iniziale: risulta così rispettata la ratio dell’art. 40, volta a consentire la prestazione specialistica secondo le effettive necessità dell’azienda. La continuità è confermata dal contratto a tempo indeterminato stipulato presso il medesimo datore di lavoro.

Inoltre, poiché il trasferimento non può superare i cinque anni comprensivi di proroghe, il nulla osta avrebbe potuto essere rilasciato, non essendo ancora decorso il quinquennio e non emergendo ulteriori ragioni ostative. Il diniego essendo fondato solo sull’assenza del nulla osta, e necessitando quest’ultimo per l’intero periodo lavorativo, il documento avrebbe potuto essere acquisito d’ufficio, in ossequio ai principi di leale collaborazione e semplificazione.

Il ricorso è pertanto accolto e l’atto impugnato annullato, con consolidamento del titolo emesso in esecuzione dell’ordinanza cautelare o, in mancanza, con il rilascio di un permesso ora per allora. Le spese sono compensate per i profili di novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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