Consegnatario di azioni è chi ha disponibilità giuridica, non materiale (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 92 del 03.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione di un ente pubblico non è il soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Pertanto, in mancanza di nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, il conto giudiziale va reso dal sindaco, organo di vertice dell’amministrazione, o da un suo delegato, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Ne consegue che il conto reso da un soggetto privo di tale qualificazione è improcedibile. Il conto deve inoltre esporre non solo la consistenza dei titoli, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni, esigenza che permane anche per i titoli cc.dd. dematerializzati.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo all’esercizio 2021 del consegnatario di azioni di una società partecipata da un Comune. Il conto era stato reso dal direttore generale della stessa società partecipata.

Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la valutazione preliminare sulla procedibilità del giudizio. Ha segnalato un orientamento più recente secondo cui alla resa del conto sarebbe tenuto non il consegnatario dei titoli nella loro materialità, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, perché il conto è stato reso da un soggetto non qualificabile come consegnatario e quindi non legittimato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della procedibilità di un conto giudiziale relativo a titoli azionari reso dal direttore generale della società partecipata. Il nodo è l’individuazione del soggetto obbligato alla resa del conto.

La giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, ha precisato che il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione è da individuare non in chi ne ha la disponibilità materiale, bensì in chi ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista (sez. Toscana n. 349 del 2023, n. 127 del 2020, n. 17 del 2010; sez. Veneto n. 99 del 2019, n. 122 del 2017; sez. Molise n. 64 del 2017).

Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il sindaco ad assumere la veste di agente contabile, quale organo di vertice dell’amministrazione. Il Collegio richiama la previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana n. 127 del 2020).

L’agente contabile consegnatario di azioni svolge infatti un’attività di gestione e non di mera detenzione: rappresenta l’ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione, avendone la disponibilità giuridica e non meramente materiale (sez. Toscana n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto n. 99 del 2019). Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli e la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio, con le variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive dei titolari delle partecipazioni pubbliche.

In coerenza, il conto giudiziale va reso anche per i titoli cc.dd. dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio, persistendo l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione. Il conto in esame è stato reso da un soggetto che non può essere qualificato consegnatario dei titoli e delle quote, e quindi non legittimato: il Collegio dichiara improcedibile il giudizio. Nulla per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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