Pensione privilegiata militare e interruzione del nesso causale per colpa grave (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 109 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio, la condotta gravemente colposa del militare che abbia concorso a cagionare l’infortunio interrompe il nesso causale e preclude il riconoscimento del trattamento di privilegio. L’accertamento sulla sussistenza della colpa grave, contenuto nella decisione del giudice civile che abbia negato l’equo indennizzo ed ivi passato in giudicato, è utilizzabile nel giudizio contabile, senza necessità di autonoma rivalutazione. Il criterio di qualificazione della colpa grave rinvia a un giudizio di valore compiuto dal giudice mediante il raffronto tra la condotta esigibile e quella osservata dal soggetto agente. Integra colpa grave, ostativa alla pretesa pensionistica, anche la violazione di norme cautelative di particolare valore sociale, espressiva di spregio delle elementari regole di prudenza esigibili da un militare in servizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare di leva, aveva subito un infortunio mentre rientrava presso il proprio Reparto al termine della libera uscita, alla guida di un motociclo coinvolto in un sinistro stradale. Con ricorso in riassunzione aveva chiesto al Giudice unico delle pensioni di accertare il proprio diritto al trattamento di pensione privilegiata di quinta o settima categoria, o comunque non inferiore all’ottava della Tab. A del d.P.R. n. 834/1981, con decorrenza dalla data di congedo, oltre arretrati, accessori e maggior danno.
Il Ministero della Difesa, costituendosi, aveva concluso per il rigetto, eccependo l’interruzione del nesso causale per condotta gravemente colposa e concorso di responsabilità nella causazione del sinistro. La vicenda si inseriva in un contenzioso pluridecennale già definito in sede civile, ove era stato negato l’equo indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile ha anzitutto dichiarato inammissibili le note non autorizzate depositate dal ricorrente, ritenendo però di esaminare autonomamente il verbale della Polizia Municipale, qualificato dal ricorrente stesso come prova decisiva.
Nel merito, la Corte ha rigettato il ricorso per un triplice ordine di motivi, ciascuno autonomamente sufficiente. In primo luogo, ha rilevato che l’accertamento della colpa grave del ricorrente nella causazione del sinistro, compiuto ai fini del mancato riconoscimento dell’equo indennizzo, era passato in giudicato all’esito dei tre gradi del giudizio civile. La ricostruzione dei fatti ivi contenuta, confermata in tutti i gradi, presentava una particolare forza persuasiva quanto al carattere gravemente colposo della condotta.
In secondo luogo, anche prescindendo dall’efficacia riflessa del giudicato civile, la Corte ha ritenuto del tutto convincente la valutazione di estrema pericolosità della manovra di sorpasso effettuata dal militare. La condotta gravemente imprudente all’origine della sequenza causale era stata proprio il sorpasso pericoloso, che aveva creato la situazione di rischio anche per gli altri conducenti.
In terzo luogo, dal verbale di rilievi risultava contestata al conducente del motociclo, unico mezzo coinvolto, la violazione dell’art. 32, comma 1, della l. n. 990/1969, per assenza di copertura assicurativa obbligatoria. Il giudice ha ricordato che tale condotta, pur depenalizzata dall’art. 33, comma 1, lett. e), della l. n. 689/1981, conserva carattere gravemente illecito. Ha richiamato il criterio elaborato dalla giurisprudenza contabile, per cui la colpa grave che interrompe il nesso causale rinvia a un giudizio di valore, da compiersi mediante raffronto tra condotta esigibile e condotta osservata. L’utilizzo di un mezzo privo di copertura assicurativa per un tragitto di notevole lunghezza, da percorrere nel buio e in condizioni stradali difficili, integra una macroscopica violazione dei doveri esigibili dal militare.
Il ricorso è stato quindi respinto. La particolare complessità della fattispecie e la novità di uno dei motivi di rigetto hanno giustificato la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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