Danno all’immagine regionale: improcedibile senza condanna penale irrevocabile (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 172 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di responsabilità per danno all’immagine della pubblica amministrazione è esercitabile solo a seguito di una sentenza penale irrevocabile di condanna per uno dei delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal capo I, titolo II, libro II, del codice penale. La declaratoria di improcedibilità va rilevata anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 51, comma 6, del codice di giustizia contabile. Non integra il presupposto di proponibilità la sentenza della Corte di cassazione che, annullando con rinvio per la rinnovazione dell’istruttoria, non abbia reso definitiva l’affermazione di colpevolezza. L’annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen. esaurisce il potere decisorio del giudice della cognizione, ma non consente di considerare irrevocabile la condanna quando il giudice del rinvio deve ancora accertare il fatto.
Il Fatto
La Procura regionale ha convenuto in giudizio un consigliere regionale, già condannato in secondo grado per peculato continuato, chiedendo la condanna al pagamento di euro 32.500,00 a titolo di danno all’immagine arrecato alla Regione autonoma della Sardegna. La pretesa si fondava sull’appropriazione, durante la tredicesima legislatura, di risorse erogate al Gruppo consiliare di appartenenza, in assenza di connessione funzionale con la finalità pubblicistica del finanziamento.
La sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione per intervenuta prescrizione quanto ai fatti consumati entro il 16 settembre 2007 e con rinvio, per un nuovo giudizio, sul punto delle spese per iniziative legislative, oltre che per la determinazione della pena sulla residua imputazione. Il convenuto ha chiesto la sospensione del giudizio contabile in attesa dell’esito del processo penale, sostenendo l’assenza di una sentenza irrevocabile di condanna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato d’ufficio la proponibilità dell’azione, rilevando che l’art. 51, comma 6, del codice di giustizia contabile qualifica come rilevabile anche d’ufficio la nullità per violazione delle norme sui presupposti del danno all’immagine. La relativa azione è esercitabile unicamente a seguito di accertamento penale irrevocabile di un delitto contro la pubblica amministrazione.
Ha quindi richiamato la disciplina dell’art. 17, comma 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009 e la giurisprudenza contabile sul punto, secondo cui il danno all’immagine presuppone una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti di dipendenti o amministratori pubblici per i delitti del capo I, titolo II, libro II, del codice penale. Il delitto “a danno” dell’amministrazione coincide con la compromissione del bene tutelato dalla norma incriminatrice.
Il passaggio decisivo riguarda l’idoneità della pronuncia di legittimità a integrare il presupposto. Il Collegio ha distinto la fattispecie da quella decisa con la sentenza n. 127/2023 della stessa Sezione, nella quale l’annullamento con rinvio era limitato alla sola rideterminazione della pena e lasciava intatta l’affermazione di colpevolezza. Nel caso in esame, invece, la Corte di cassazione ha disposto anche la rinnovazione dell’istruttoria sulle somme relative alle asserite iniziative legislative, per la mancata escussione dei testimoni.
Ha osservato che il riconoscimento dell’autorità di cosa giudicata ex art. 624 cod. proc. pen. non attiene al giudicato sostanziale, ma solo all’esaurimento del potere decisorio del giudice della cognizione. L’art. 628 cod. proc. pen. consente l’impugnabilità della sentenza del giudice del rinvio solo per i punti non decisi in sede rescindente, perché il perimetro cognitivo del giudice del rinvio è tracciato dai limiti del devoluto.
Ne consegue che la fattispecie non è ancora definita nella sua realtà fenomenica e che manca la definitività dell’affermazione di colpevolezza richiesta per instaurare il giudizio per danno all’immagine. La domanda è stata pertanto dichiarata improcedibile, con assorbimento delle ulteriori eccezioni e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale
- Art. 628 c.p.p. – Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio