Ammissibile l’accertamento giudiziale della causa di servizio anche senza domanda di pensione (Corte dei Conti Sez. I App. n. 146 del 03.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c., il ricorso in materia pensionistica con cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità da cui è affetto oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito, anche in assenza di una preventiva domanda amministrativa di pensione privilegiata. La norma ha connotato solo procedurale e non è destinata a selezionare una particolare situazione, rendendo solo quella azionabile in giudizio. Sussiste l’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. nell’azione di mero accertamento della relazione eziologica qualificata giuridicamente, in quanto l’accertamento negativo, se non contestato, è destinato a riverberarsi sulla futura richiesta di pensione privilegiata. Il giudice che ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio deve assegnare alle parti, a pena di nullità, il termine per memorie previsto dall’art. 101, comma 2, c.p.c., applicabile al processo contabile ex art. 7 c.g.c.

Il Fatto

Un sottocapo di terza classe della Marina Militare in congedo, transitato nei ruoli del personale civile del Ministero della Difesa, presentava domanda per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell’equo indennizzo per alcune infermità. La Commissione medica ospedaliera riconosceva le patologie, ma il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere negativo sulla dipendenza da fatti di servizio, recepito dal Ministero con decreto di non riconoscimento.

Il militare proponeva ricorso alla Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei conti, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità ai fini del trattamento pensionistico di privilegio. Il giudice di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per mancanza della domanda amministrativa di pensione, per carenza di interesse ad agire e per l’inammissibilità di azioni autonome di mero accertamento, questioni rilevate d’ufficio senza contraddittorio. Avverso tale sentenza proponeva appello l’interessato.

La Motivazione della Corte

La Corte d’appello ha accolto il primo motivo di gravame, rilevando la violazione dell’art. 101, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 7 c.g.c., che impone al giudice, il quale ritenga di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, di assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie. Nel caso di specie, le ragioni poste a base della sentenza impugnata non erano state sollevate dal Ministero convenuto e non erano emerse neppure in udienza, sicché il giudice aveva deciso la causa sulla base di questioni rilevate d’ufficio senza sollecitare il contraddittorio, incorrendo in una decisione “a sorpresa”.

Quanto al merito della questione di ammissibilità, la Corte ha richiamato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM, secondo cui l’inammissibilità del ricorso ex art. 153, comma 1, lett. b), c.g.c. non è predicata in relazione alla mancanza della domanda di pensione, ma con riferimento alla mancanza della domanda sulla quale non si sia provveduto in sede amministrativa. La norma, ha chiarito la Corte, ha un connotato solo procedurale e non è destinata a selezionare una particolare situazione, rendendo solo quella azionabile in giudizio.

La Corte ha condiviso l’interpretazione delle Sezioni Riunite riguardo all’art. 12 del d.P.R. n. 461/2001 sull’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio, rilevando come tale principio non consenta di inferire il superamento dell’autonomia dei due differenti istituti dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata. Sarebbe irragionevole attribuire forza asimmetrica all’accertamento a seconda che conduca a riconoscere o negare la dipendenza della patologia, poiché l’accertamento è svolto con metodologia omogenea e la positivizzazione dell’unicità è funzionale a evitare che il medesimo fatto presupposto sia diversamente valutato.

Quanto all’interesse ad agire, la Corte ha precisato che l’azione di mero accertamento non implica necessariamente l’attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull’esistenza di un rapporto giuridico, la cui rimozione costituisce risultato utile e giuridicamente rilevante. Nella fattispecie, la relazione eziologica tra servizio e patologia è qualificata giuridicamente e costituisce presupposto di molteplici situazioni soggettive, tra cui quella pensionistica.

La Corte ha infine disatteso l’eccezione del Ministero circa l’inapplicabilità del principio al militare transitato nei ruoli civili, rilevando che la patologia si era manifestata in pendenza dello status di militare e la domanda era stata presentata prima del transito, sicché non poteva ritenersi preclusa la possibilità di conseguire la pensione privilegiata. L’appello è stato accolto con rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 199, comma 2, c.g.c. per la trattazione del merito nel pieno contraddittorio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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