Riconoscimento del titolo estero di sostegno e obbligo di misure compensative (TAR Lazio n. 1108 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti in altro Stato membro, l’Amministrazione non può respingere l’istanza fondandosi sulla mera assenza dei documenti prescritti dall’art. 13 della direttiva 2005/36/CE, dovendo sempre verificare in concreto il livello di competenza professionale acquisito dall’interessato. Il diniego che affermi la radicale diversità tra percorso estero e percorso italiano è illegittimo quando la motivazione non dia conto delle ragioni per cui non siano individuabili misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE, anche in presenza di divergenze sostanziali. Nel giudizio di equivalenza non è richiesta l’identità dei titoli, essendo sufficiente la comparabilità, né può essere trascurata l’esperienza professionale maturata dal richiedente nel settore.
Il Fatto
Il ricorrente ha conseguito in Romania, previo riconoscimento del titolo di laurea ottenuto in Italia, un attestato di formazione sul sostegno scolastico, rilasciato da un’università rumena nel gennaio 2022. Nell’aprile 2022 ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito domanda di riconoscimento di quel titolo, invocando la direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE.
Con provvedimento dell’aprile 2024 l’Amministrazione ha rigettato l’istanza. Ha rilevato che il richiedente non possedeva alcuna qualifica professionale prescritta in Romania per accedere alla professione regolamentata di docente di sostegno e, dopo aver comparato i due percorsi formativi, ha giudicato la formazione estera totalmente inidonea, con differenze incolmabili neppure mediante misure compensative. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, che con ordinanza cautelare dell’agosto 2024, poi riformata in appello, aveva accolto la domanda di sospensione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove da un rilievo preliminare: l’assenza dell’attestazione dell’autorità rumena comprovante la facoltà di esercitare la professione di insegnante di sostegno in Romania non è di per sé ostativa al riconoscimento. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 21-22 del 2022, il Tribunale osserva che il titolo di cui si discute consente l’insegnamento in Romania e non vi è ragione per non riconoscerlo in Italia ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Nella stessa direzione la Adunanza Plenaria n. 18 del 2022 ha chiarito che il riconoscimento non richiede identità tra i titoli, bastando una equivalenza, e che la mancanza dei documenti non può essere automaticamente ostativa.
Da qui la conseguenza centrale: la valutazione del percorso formativo estero non è una facoltà, ma un obbligo per l’Amministrazione, che deve verificare in concreto l’idoneità della formazione all’insegnamento di sostegno in Italia. Il Collegio conforta tale lettura con la giurisprudenza europea, richiamando tra l’altro la Corte di Giustizia, sezione VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24 e la Corte di Giustizia 3 marzo 2022, C-149.
Applicando tali principi, il Tribunale giudica la valutazione ministeriale inadeguatamente motivata, in linea con un proprio precedente (sentenza n. 20976 del 2024). Il giudizio di radicale diversità tra i due percorsi si fonda su argomenti deboli, dai quali si fa discendere l’impossibilità di individuare misure ulteriori di compensazione. Eppure, dalla documentazione emerge una diffusa sovrapposizione tra le tematiche affrontate nel percorso rumeno e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011, con riferimento a psicologia dell’educazione, didattica nell’educazione inclusiva, neuropsichiatria infantile, psicologia dello sviluppo e un tirocinio curriculare di circa trecento ore. Il Collegio sottolinea inoltre che gli uffici non chiariscono perché non siano praticabili misure compensative, quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.
A rafforzare la conclusione concorre l’art. 7 del D.L. n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024, che prevede il riconoscimento di titoli analoghi a seguito dello svolgimento con profitto di percorsi integrativi attivati dall’INDIRE o da università convenzionate. Il Tribunale rileva altresì che il provvedimento ha trascurato del tutto l’esperienza professionale maturata dal ricorrente, che nell’anno scolastico 2023-2024 aveva prestato supplenze di lungo periodo proprio nella materia di sostegno. Sul piano giuridico, il rigetto netto di ogni possibilità di riconoscimento contrasta con l’art. 14, par. 1 e par. 4, della direttiva 2005/36/CE, che impone l’assegnazione di misure compensative anche in caso di divergenze sostanziali tra formazioni.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, con obbligo per l’Amministrazione di riesaminare l’istanza e di valutare l’eventuale assegnazione di misure compensative, previo contraddittorio procedimentale. Le spese di lite sono compensate in ragione della pluralità di orientamenti giurisprudenziali in materia.
Nota della Redazione
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