Ordinanza demolitoria confermata: giudicato sull’insanabilità dell’abuso in zona vincolata (TAR Campania n. 1056 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’impugnazione del diniego tacito di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 fa stato tra le parti e preclude ogni nuovo scrutinio sull’abuso, sulla sua consistenza e sulla sua sanabilità. La nuova ordinanza di demolizione che rinnovi l’esercizio della potestà sanzionatoria dopo quel giudicato non è affetta da difetto di istruttoria o di motivazione per il solo fatto di richiamare l’accertamento in precedenza compiuto. In zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 ammette l’accertamento postumo di compatibilità solo per gli interventi che non abbiano creato superfici utili o volumi: ogni incremento volumetrico è precluso, senza che rilevi la distinzione tra volume tecnico e volume di altra natura. Ne consegue che l’amministrazione esercita un potere vincolato, non è tenuta ad acquisire il parere della Soprintendenza ed è esonerata dalla comunicazione di avvio del procedimento.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un fabbricato in un Comune campano, aveva realizzato opere edili ritenute abusive su un manufatto adiacente all’abitazione. Nel 2017 il Comune aveva dapprima contestato l’abuso con un’ordinanza di demolizione, poi annullata in autotutela perché, prima della sua adozione, era stata presentata istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Non essendo intervenuto alcun provvedimento espresso sull’istanza, il ricorrente ne impugnò il silenzio-rigetto. Con sentenza del 2022 il Tribunale respinse quel ricorso, rilevando l’insanabilità delle opere per la loro incidenza volumetrica in zona paesaggisticamente vincolata. Poco dopo, il Comune adottò una nuova ordinanza di demolizione, richiamando l’accertamento del 2017 e la comunicazione con cui dava atto del diniego implicito. Il ricorrente ha impugnato quel provvedimento davanti al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dalla pregiudizialità del giudicato. La sentenza che ha respinto il ricorso contro il silenzio-rigetto ha statuito sulla legittimità del diniego implicito e sull’insanabilità dell’opera; quelle statuizioni fanno stato tra le parti e precludono ogni ulteriore scrutinio sull’abusività del manufatto e sulla sua consistenza.

Su questa base cade il primo gruppo di censure, che denunciava difetto di istruttoria e di motivazione per il richiamo al solo accertamento del 2017. La pretesa riconduzione dell’opera a “volume tecnico” collide con l’orientamento consolidato: l’art. 167 d.lgs. n. 42/2004 preclude l’accertamento postumo di compatibilità per qualsiasi intervento che abbia creato superfici utili o volumi, senza distinguere tra volume tecnico e volume di altra natura. La natura eccezionale dell’istituto non consente ampliamenti interpretativi.

Il Collegio ne trae due conseguenze ulteriori. Se l’intervento è a priori non assentibile sotto il profilo paesaggistico, il potere è vincolato e il parere della Soprintendenza non è necessario, perché l’apporto endoprocedimentale serve all’eventuale rilascio, non quando l’esito negativo deriva da una preclusione normativa. Per la stessa ragione è superfluo il previo avviso: l’omissione della comunicazione di avvio non può inficiare un provvedimento vincolato, secondo il principio dell’art. 21-octies legge n. 241/1990.

Il Tribunale disattende anche la censura sull’acquisizione dell’area di sedime: nessuna compiuta indicazione catastale è richiesta quando l’acquisizione riguardi la semplice area di sedime del manufatto abusivo, dovendosi la motivazione semmai collocare nel successivo provvedimento acquisitivo. Quanto al richiamo alle opere in cemento armato, il rilievo è irrilevante, perché la misura sanzionatoria trova fondamento negli artt. 27 e 31 d.P.R. n. 380/2001, legittimamente esercitati.

Infine, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 3, T.U.Ed. è dichiarata manifestamente infondata, oltre che genericamente prospettata: le questioni sollevate con l’ordinanza del TAR Lazio richiamata dal ricorrente sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese in favore del Comune e compensazione verso le amministrazioni statali, non difese in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *