Giudicato risarcitorio e debito di valore: modalità di calcolo di rivalutazione e interessi (TAR Basilicata n. 203 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, qualora l’amministrazione non si costituisca, non assolvendo all’onere di provare l’avvenuto adempimento, il ricorso è fondato e va accolto, previa verifica della decadenza del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e del deposito della certificazione di passaggio in giudicato. Per le obbligazioni risarcitorie, qualificate come debiti di valore, la rivalutazione monetaria e gli interessi legali vanno calcolati secondo il criterio delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995: solo interessi legali sulla sorte capitale per il primo anno dalla data del sinistro; successivamente, interessi legali sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione maturata alla fine dell’anno precedente. Dalla pubblicazione della sentenza di condanna, la somma complessiva si trasforma in debito di valuta e spettano solo gli interessi legali fino al soddisfo.
Il Fatto
La vicenda trae origine dai danni subiti dall’autovettura di una privata a causa dell’attraversamento stradale di un cinghiale. La danneggiata aveva proposto azione risarcitoria dinanzi al Giudice di Pace, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di una somma in suo favore e delle competenze professionali in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre rivalutazione monetaria e interessi. La sentenza era stata notificata alla Regione nel mese di novembre 2023.
Non essendo seguito alcun adempimento, la privata e il difensore proponevano ricorso per l’ottemperanza, notificato nel gennaio 2026 e depositato nel febbraio successivo, chiedendo la corresponsione delle somme liquidate. L’amministrazione regionale non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ritenuto ammissibile il ricorso, verificando la sussistenza di entrambi i presupposti richiesti dalla legge: il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e il deposito della certificazione attestante il passaggio in giudicato della sentenza azionata.
Nel merito, il TAR ha accolto il ricorso rilevando che la Regione, non costituendosi, non aveva provato l’avvenuto pagamento, nemmeno parziale, delle somme dovute, sicché l’inottemperanza doveva ritenersi incontestata. Ha pertanto precisato le modalità di calcolo delle somme spettanti alla parte danneggiata, applicando i principi delle Sezioni Unite n. 1712 del 1995 in materia di debiti di valore: per il primo anno dalla data del sinistro spettano solo interessi legali sulla sorte capitale, mentre per il periodo successivo gli interessi vanno calcolati sulla sorte capitale comprensiva della rivalutazione monetaria maturata alla fine dell’anno precedente. Dalla data di deposito della sentenza di primo grado, la somma così determinata si consolida in debito di valuta, con applicazione dei soli interessi legali fino al saldo.
Con riferimento alle competenze professionali spettanti al difensore antistatario, il Tribunale ha stabilito che su di esse devono essere calcolati, nell’ordine, gli interessi legali dalla data di pubblicazione del titolo, il 15% a titolo di rimborso forfettario, la CPA e l’IVA. Ha inoltre chiarito che, ai sensi della normativa richiamata, l’IVA si applica anche sulla CPA e che tali imposte, essendo in regime di sospensione fino al pagamento dell’imponibile, vanno determinate includendo anche gli interessi legali. Il Collegio ha infine assegnato all’amministrazione il termine di 60 giorni per adempiere, nominando fin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Potenza, con compenso a carico della Regione in caso di ulteriore inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico della soccombente, con liquidazione omnicomprensiva di tutte le voci accessorie.
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Nota della Redazione
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